Soddisfazione da parte della ministra Valeria Fedeli per l'approvazione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, che ha incassato la fiducia del Senato con 154 sì e 117 no.
“Bene il Senato per il lavoro svolto sul decreto per il Mezzogiorno, per i nostri settori ci sono misure importanti”, ha dichiarato la Fedeli. “Il testo approvato in Consiglio dei Ministri conteneva già provvedimenti per contrastare la dispersione scolastica e per salvaguardare il Fondo di Finanziamento degli atenei, disciplinando in modo coerente ed esaustivo la materia del costo standard. Con il lavoro fatto al Senato si sono aggiunte misure, sostenute dal Governo, per sostenere e rilanciare i Cluster tecnologici nazionali come strumento di accelerazione e qualificazione della programmazione nel campo della ricerca, e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nelle scuole delle aree del terremoto, con lo sblocco di personale e risorse.
Anche per il prossimo anno scolastico, il 2017/2018, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali dei territori colpiti dalle recenti crisi sismiche che hanno interessato l'Italia centrale, potranno avvalersi di tutte le misure che il Governo aveva adottato per garantire la regolare prosecuzione nell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, potrà essere prevista l’istituzione di ulteriori posti di personale docente, nonché di personale Ata tenendo conto delle necessità del territorio”.
Abstract del testo (in allegato):
Articolo 11
(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)
Il comma 1 demanda ad apposito decreto del MIUR, al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate dagli anzidetti fenomeni, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
Il comma 2 stabilisce che entro trenta giorni dall'adozione del suddetto decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Il comma 3 consente la partecipazione alla procedura di cui al comma 2 alle reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
Il comma 4 dispone che la procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
La RT ricorda che il citato Programma operativo ha, tra le sue finalità, anche la previsione e il finanziamento di azioni per il contrasto della povertà educativa. La RT aggiunge poi che ogni modulo didattico può essere di 30 - 60 - 100 ore. I moduli da 30 ore corrispondono a un costo di circa 6.500 euro. Ipotizzando un finanziamento di 200.000 euro, il MIUR potrà finanziare circa 30 moduli didattici da 30 ore ciascuno, che equivalgono a 900 ore in più in 2 anni, durante i quali quindi le scuole potranno restare aperte in orario extrascolastico per realizzare progetti contro la povertà educativa. Ciò significa che in un anno le scuole della rete potrebbero avere a disposizione circa 18 ore in più a settimana (33 sono le settimane scolastiche) per la realizzazione del progetto. Oppure le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono decidere di utilizzare tali ore aggiuntive di formazione nei periodi di chiusura delle scuole e pertanto anche nei mesi estivi, contribuendo così in modo netto ad una maggiore e più ampia funzione educativa della scuola aperta al territorio.
Al riguardo, non si hanno osservazioni, sulla base dei chiarimenti forniti dalla RT.
Articolo 16
(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)
Il comma 1 stabilisce che al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei comuni di Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. È stabilito che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
Il comma 2 prevede che ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.
Il comma 3 afferma che l'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
La RT afferma che il dispositivo riguarda l'individuazione di un'autorità che promuova l'organizzazione ottimale dei servizi già offerti nei territori a cui si riferisce la norma, per favorire le necessarie sinergie tra i vari livelli di governo coinvolti e potenziare in tal modo gli effetti degli interventi che mirano al risanamento di aree degradate e all'integrazione delle persone che sono presenti in quelle aree.
Ai commi 1 e 2 si riconoscono ai Commissari straordinari del Governo poteri di programmazione e coordinamento delle attività già rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, che realizzeranno gli interventi di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come indicato al comma 3. Inoltre, la disposizione specifica che ai Commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone specifici effetti.
Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che alle attività previste potrà farsi fronte esclusivamente a valere delle sole risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente (comma 3) e che ai soggetti incaricati di tali gestioni commissariali non spetteranno espressamente compensi, andrebbe richiesta un'integrazione della RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, con particolare riferimento ai bilanci dei tre comuni interessati.
Il comma 4 stabilisce che quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. È inoltre stabilito che il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017e che agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La RT afferma che la norma autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. A tal fine, viene incrementata la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193 e rimessa ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Agli oneri, pari a 150 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:
Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, pur considerando che trattasi della previsione di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo per il solo 2018, al fine di pervenire a significative conclusioni in merito alla congruità delle risorse previste rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili le amministrazioni territoriali, andrebbero richiesti elementi documentativi in ordine all'adeguatezza dell'onere "massimo" pro capite ivi indicato dalla RT, distintamente, rispetto alla platea di richiedenti "asilo" e gli altri "rifugiati, cui dovrà farsi carico l'Amministrazione degli interni in relazione al periodo di permanenza nel territorio italiano.
Parimenti, elementi informativi andrebbero richiesti anche in merito al previsto trend, per il prossimo anno, relativo al previsto arrivo di rifugiati e di questi quelli che saranno i "richiedenti asilo", al fine di pervenire a sia pure prime conclusioni in merito alle platee che saranno interessate dagli interventi in parola nel 2018.
Per quanto riguarda poi i profili di copertura del nuovo onere, considerato che la norma predispone la riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili(33) prevista a legislazione vigente per il 2018, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità ivi indicate per la medesima annualità, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il medesimo anno.
Il comma 5 stabilisce che negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. La norma stabilisce che le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La RT ribadisce che la disposizione prevede che, per gli anni 2018 e 2019, i Comuni possano innalzare del 10 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.
Viene, inoltre, escluso espressamente che le risorse previste per l'attivazione dei predetti contratti possano essere utilizzate per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 volte alla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
Conclude affermando che tenuto conto che si provvede al predetto incremento a valere sulle risorse disponibili nei bilanci dei comuni interessati e comunque nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio, e che l'incremento di spesa, non essendo permanente, non determina un irrigidimento del bilancio dei comuni, la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.
Al riguardo, per i profili di copertura, va segnalato relativamente alla norma ivi richiamata di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, che alla stessa si associava una correzione di spesa a decorrere dal 2011(34) per un importo annuo stimato in 100 milioni di euro in termini di competenza finanziaria, cui corrispondeva una minore spesa, in termini di PA, stimata in 52 milioni di euro annui.
Ebbene, la disapplicazione della limitazione di spesa ivi prevista, sia pure limitatamente alla spesa sostenuta dagli enti locali relativamente ai fabbisogni di spesa finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, sembra pertanto determinare il venire meno di parte dei risparmi già contabilizzati nei tendenziali. Sarebbe utile un chiarimento al riguardo.
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