730 detrazioni

Novità importanti arrivano dalle Agenzie delle entrate:nel modello 730/2017 sarà infatti possibile detrarre le spese relative alle gite scolastiche ed i costi sostenuti per la mensa,  così come anticipato durante il convegno per la presentazione della prima circolare-guida sul visto di conformità per il prossimo 730.

Nella circolare-guida contenente tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità per il prossimo 730, si legge infatti: la detrazione pari al 19% delle spese per la frequenza scolastica si estende ai costi sostenuti per la mensa e copre anche i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto.

Non solo: il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto. Si tratta, infatti, di un servizio previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ok alla detrazione anche sulle spese per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d’istituto.

Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

 

Abstract del testo (in allegato)

Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Aspetti generali

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

scuole dell’infanzia (scuole materne);

scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

    sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

 

Si tratta, ad esempio delle spese per:

la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1);

le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

La detrazione non spetta per le spese relative a:

l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);

il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).

 

Limite di detraibilità

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016.

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

A partire dall’anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

(al riguardo si consiglia di consultare a pag.86 del testo in allegato, lo schema riguardante la documentazione da conservare).