PSN presenta in esclusiva il dossier allegato al testo del maxiemendamento della #BuonaScuola ritornato alla Camera per la sua approvazione definitiva. Il dossier è utilissimo per capire i meccanismi con cui avverranno le immissioni sulle tre fasi successive a quella ordinaria di assunzione chiarendo un aspetto finora non ancora messo in luce di quello che si preannuncia una vera e propria lotteria per i precari: le assunzioni avverranno dando precedenza ai docenti inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 ma con un meccanismo di priorità assoluta sulle disponibilità delle fasi nazionali B e C con una sorta di graduatoria unica per ciascuna classe di concorso con due fasce che rischia di lasciare a bocca asciutta i docenti inseriti in Gae.
Il dossier specifica infatti l'iter da seguire per le tre fasi successive alle procedure ORDINARIE esplicitando chiaramente che i posti sulle fasi nazionali saranno dati in deroga al Testo Unico senza 50 e 50 previsto per le fasi ordinarie e con precedenza assoluta agli iscritti nelle graduatorie del concorso 2012 rispetto ai presenti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò significherà la predisposizione in sostanza di un meccanismo con graduatorie per le fasi nazionali con due fasce separate: la prima in cui saranno inseriti i docenti vincitori (eventualmente non assunti su prima fase) e gli idonei del concorso GM e la seconda dove saranno inseriti i presenti in Gae.
Ciò significa che se ad esempio su una specifica classe di concorso ci sono 40 posti da assegnare alle fasi nazionali B o C e i docenti inseriti nelle graduatorie del concorso sono 30 e quelli delle Gae sono 100, i primi 30 posti vanno ai docenti iscritti nelle GM quindi sarebbero assunti tutti e i restanti 10 posti sarebbero dati ai docenti inseriti nelle Gae (resteranno quindi 90 docenti delle Gae non assunti).
Se invece i presenti in GM per una data classe di concorso sono almeno pari ai posti da assegnare allora tutti i posti andranno solo ai concorsisti, lasciando completamente a bocca asciutta per la rispettiva fase nazionale i presenti in gae indipendentemente da quanti essi siano. Dunque una assunzione dei presenti in Gae solo in subordine a tutti gli idonei presenti in graduatoria e solo dopo l'esaurimento delle loro graduatorie per assunzioni o rinunce di tutti i presenti.
Una ulteriore beffa per i presenti in Gae, dopo quella già data in esclusiva da PSN sulla mancata stabilizzazione dei posti in organico di fatto, ed una disparità di trattamento che potrebbe portare a numerosi contenziosi e che davvero non ci spieghiamo, specie se si considera che Renzi alla presentazione del ddl, aveva addirittura escluso gli idonei dal piano straordinario giustificando la scelta come dovuta alla loro natura di "non-vincitori".
Di seguito riportiamo il testo del dossier riguardante la priorità dei concorsisti:
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"I commi 98-101 definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.
Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto (all'esito delle ordinarie procedure di immissione in ruolo propedeutiche all'avvio del piano straordinario), ancora secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Tale fase si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015.
Con riguardo alle fasi successive, e dunque con esclusivo riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è necessario:
- presentare apposita domanda di assunzione (co. 97);
- esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.
Inoltre, sempre a differenza di quanto avviene per la prima fase, si procede (in deroga all'art. 399 del d.lgs. 297/1994) dando priorità agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 (rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento). Nello specifico, la seconda fase consiste nella copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, all'esito della prima fase, in ambito nazionale, mentre nella terza fase si procede alla copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1, sempre a livello nazionale.
La decorrenza giuridica delle assunzioni derivanti dalla seconda e terza fase è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è dalla presa di servizio presso la sede assegnata.
Infatti, per tali fasi, le assegnazioni delle sedi avvengono:
- al termine della relativa fase, se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi o saltuarie;
- al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio), se i destinatari sono titolari di supplenze sino al termine della attività didattiche;
- al 1° settembre 2016, se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali.
I commi 102-103 prevedono che termini e modalità di svolgimento del piano sono resi noti con apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale."
Il dossier composto da 20 pagine che potete scaricare in esclusiva su PSN, riporta anche altri passaggi interessanti di cui riportiamo qui uno stralcio:
"In particolare, i commi 95-104 riguardano il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado.
Le modifiche riguardano, fra l'altro, l'inclusione nel piano straordinario anche degli idonei del concorso del 2012, l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, solo con il possesso dell'abilitazione (scompare, dunque, la terza fascia), la previsione di concorsi dedicati per insegnanti di sostegno.
Più nel dettaglio, i co. 95-97 prevedono che il MIUR è autorizzato ad attuare il piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016 solo dopo aver proceduto, per il medesimo a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento (art. 399. d.lgs. 297/1994).
In base alla relazione tecnica presentata al Senato con riferimento al maxiemendamento 1.1000, in questa fase saranno coperti 21.880 posti, corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente - sia su posto comune che su posto di sostegno - cessato dal servizio al 1° settembre 2015.
Il piano straordinario, dunque, è finalizzato innanzitutto a coprire i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate secondo la procedura ordinaria. In base alla stessa relazione tecnica, si tratta di ulteriori 10.849 posti già esistenti nell'organico di diritto, ma non occupati, sia comuni che di sostegno.
Per lo stesso a.s., inoltre, il MIUR è autorizzato a coprire - secondo quanto indicato in Tabella 1 – ulteriori 48.812 posti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa (di cui al co. 7) e di copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (di cui al co. 85), nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori 6.446 per posti di potenziamento per il sostegno.
Più nello specifico, la Tabella 1 reca la ripartizione del numero complessivo di posti tra gradi di istruzione, tipologie di posto e regioni (in proporzione alla popolazione scolastica statale, e tenuto conto della presenza di aree interne, montane o di piccole isole, di aree a bassa densità demografica, a forte processo migratorio, o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica).
Alla ripartizione tra classi di concorso provvede, invece, ciascun Ufficio scolastico regionale, tenuto conto del fabbisogno espresso dalle scuole. Solo a decorrere dall'a.s. 2016/2017, questi ulteriori posti confluiranno nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. Conseguentemente, per l'a.s. 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze annuali e alle supplenze fino al termine delle attività didattiche di competenza del dirigente scolastico (art. 40, co. 9, L. 449/1997) e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Inoltre, a decorrere dal medesimo a.s. 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e saltuarie. Il piano straordinario è rivolto agli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito – dunque, vincitori e, ora, anche idonei – del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'aggiornamento per il triennio 2014-2017), in entrambi i casi avendo a riferimento la data di entrata in vigore della legge. La relazione tecnica citata ricorda anche che nell'a.s. 2015/2016 sarà completato il piano di assunzioni di docenti di sostegno previsto dall'art. 15 del D.L. 104/2013. In particolare, rimangono da assumere 8.895 docenti per la terza annualità del piano, nonchè 5.852 docenti per la seconda annualità, che non si è potuto assumere nell'a.s. 2014/2015 per insufficienza di aspiranti nelle graduatorie. Complessivamente, dunque, in base alla stessa relazione tecnica, le assunzioni di docenti per l'a.s. 2015/2016 saranno pari a 102.734 unità."
In allegato il dossier della Camera