Riportiamo in esclusiva su PSN il testo del parere di costituzionalità respinto oggi in commissione Affari Costituzionali. Il parere proposto dal senatore Palermo è stato respinto La votazione, alla quale ha partecipato anche la presidente Anna Finocchiaro (Pd), è stata di 10 voti a favore e di 10 contrari, e quindi il parere non è positivo (ciò al senato equivale al respingimento). I senatori di Ncd, invece, non erano presenti al momento del voto: si tratta di Gaetano Quagliariello, Andrea Augello e Salvatore Torrisi.
L'assenza potrebbe essere quindi dovuta ad una faida tutta interna alla maggioranza per la volontà degli uomini di Alfano di mandare un segnale a Renzi come abbiamo spiegato in questo articolo di PSN.
Il parere di natura non ostativa espresso sui primi 5 articoli del ddl della #BuonaScuola riguarda diversi aspetti sulle disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera g) della Costituzione.
Di seguito il testo del parere non approvato:
"SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che le disposizioni ivi previste riguardano prevalentemente la materia "istruzione" che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, mentre, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, appartiene alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale. Altre disposizioni, riguardanti la disciplina del personale scolastico, appaiono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", riconducibile alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.
Esprime pertanto, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 7, comma 3, lettere h) e i), appare opportuno prevedere un coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto le disposizioni ivi previste hanno ad oggetto dati personali attinenti all'identità e al profilo digitale del personale scolastico e degli studenti, nonché la definizione di criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti;
- all'articolo 22, comma 2, lettere e) e g), appare necessario prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in quanto le disposizioni riguardano ambiti riconducibili anche alla competenza delle Regioni e degli enti locali: il criterio direttivo contenuto alla lettera e) prevede, infatti, la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale, mentre il criterio direttivo di cui alla lettera g) riguarda la garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, anche con riferimento ai servizi alla persona, alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali.
Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, esprime i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 2.36, rilevando che il carattere prioritario accordato alle scelte educative dei genitori in relazione alla individuazione degli insegnamenti e delle attività curricolari ed extracurricolari da parte delle istituzioni scolastiche è suscettibile di determinare incertezze nella definizione di una programmazione unitaria dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;
- parere contrario sull'emendamento 2.186 il quale, nell'individuare l'insegnamento della lingua araba e lo studio del Corano quali materie in contrasto con le attività extracurricolari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, configura una violazione del principio di eguaglianza e della libertà di insegnamento di cui agli articoli 3 e 33 della Costituzione;
- parere contrario sull'emendamento 2.202, il quale attribuisce alle singole regioni e province autonome la gestione di risorse finanziarie statali, destinate alle istituzioni scolastiche, che in quanto tali appartengono alla disponibilità dell'autorità statale competente;
- parere contrario sugli emendamenti 2.244 e 2.245, i quali prevedono la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere concernenti le funzioni di assistente amministrativo e, quanto all'emendamento 2.244, per i contratti di esternalizzazione dei servizi di ausiliariato e pulizia, in tal modo configurando una violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.3, 2.2 (testo 2) e 3.2, sui quali il parere resta sospeso."