Giungono in redazione numerosi quesiti circa le modalità con cui si applicheranno le istruzioni operative per le imminenti immissioni in ruolo 2014-15.
Professionisti Scuola, come da sempre nel suo stile, normativa alla mano, fa chiarezza sulle modalità con cui saranno scorse sia le graduatorie ad esaurimento che quelle di merito del concorso e come saranno disposti i recuperi di posti ribaditi anche dalla nota Miur appena emessa a ulteriore chiarimento delle Istruzioni operative.
Il quadro normativo a cui bisogna far riferimento per dipanare ogni dubbio contempla il Testo Unico (art. 399 comma 1) che prevede l'attribuzione dei ruoli al 50% tra Gae e Gm; le "istruzioni" dello scorso anno che stabilirono la non compensazione del concorso 2012 rispetto ai posti dati alle Gae e il mancato scorrimento delle graduatorie di merito; il DM n. 356 del 23 maggio 2014 che ha stabilito lo scorrimento oltre i posti a bando del concorso 2012. Infine in questo quadro va ad inserirsi il decreto in via di emissione per le immissioni in ruolo 2014-15 di cui sono già note le istruzioni contenute nell'allegato A che ha operato un ponte con il DM 356 di maggio che dispone lo scorrimento delle Gm.
Scorrimento che è stato disposto prima per chiara volontà politica e supportata poi dalla intervenuta sentenza del TAR (sul sostegno) che ha ribadito la vigenza del Testo Unico per la previsione di assunzioni 50% Gae e 50% concorso. Scorrimento dunque che dovrà avvenire per via delle recenti disposizioni del Miur ma che presenta una criticità che potrà dare luogo a contenziosi per via di una lettura parziale del Testo Unico e delle altre norme di riferimento.
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Seguendo i punti focali dell'allegato A delle istruzioni operative facciamo chiarezza per ognuno di essi:
Punto A.4: "A.4 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti."
Va osservato in primis che questo punto A4 delle nuove istruzioni operative coincide sostanzialmente con il punto A.5 di quelle del 2013-4 ma è stata completamente omessa la dicitura "Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999." Al di la di questa enorme leggerezza, che potrebbe autorizzare gli Ambiti Terrioriali a non usare le gm del '99 e '90 in caso di concorso non bandito, focalizziamoci sulla circolare attuale.
Qui va fatta subito una osservazione quando si legge "Le graduatorie valide ... sono quelle relative al concorso di cui al DDG 82": è evidente che qui si stia dando per certo che su ciascuna graduatoria da cui si dovrà assumere sia stato bandito il concorso 2012, circorstanza non certo vera, ma è palese che la dicitura "negli anni precedenti" , anche secondo la nota miur successiva si riferisca senza dubbio "alla decorrenza del bando... ". Dunque primo punto fermo è l'anno scolastico 2013/14 a partire dal quale il nuovo concorso avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti.
Punto A.5: "A.5 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo. Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo."
Qui si fa riferimento al caso in cui nella ripartizione al 50% dei posti tra Gae e Gm se i posti destinati al concorso sono in numero maggiore dei posti messi a bando questi verranno attribuiti agli idonei presenti in graduaotira del concrso classificatisi oltre i posti messi a bando secondo la disposizione prevista dal DM 356 di maggio. Quindi la disposizione è chiara: le eventuali compensazioni sono disposte a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ma riguardano, ove possibile, le immissioni dell'anno precedente.
"A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.”
Qui si chiarisce esplicitamente che il "recupero" sia relativo alle precedenti operazioni di assunzione per l'anno 2013/2014. Su questo punto va detto che il Testo Unico a cui tanti idonei si appellano chiedendone il suo rispetto, oltre alle immissioni in ruolo 50% concorso e 50% Gae prevede i recuperi anche per gli anni in cui non siano stati banditi i concorsi nel caso fosse esaurita la precedente gm del 99. E' infatti scritto nel Testo Unico all'art. 399 comma 2: "Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed asami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva." Tuttavia un altro aspetto completamente trascurato mette una seria ipoteca sulla legittimità dello scorrimento su graduatorie composte da molti idonei non abilitati. Va infatto ricordato che questa procedura concorsuale, a differenza delle precedenti del '99 e '90, non è abiltitante in conformità al D.I. n. 460 del '98, dunque successivo al Testo Unico e mai abrogato, che ha previsto si la partecipazione dei docenti solo laureati entro il 2003-4 ma dispone all'art. 5, ripreso anche dal bando del concorso 2012, l'abilitazione solo per coloro che risulteranno vincitori del concorso e quindi classificati entro i posti a bando.
Va detto che il Miur ha sorvolato su questo vincolo, considerando che a causa di rinunce dei classificati entro i posti a bando ci possano essere scorrimenti "naturali" tali da far rientrare nei posti a bando anche un candidato classificatosi oltre tali posti.
Ma tecnicamente, come avviene da sempre per tutti i concorsi pubblici, questo candidato può essere considerato a tutti gli effetti un vincitore se lo scorrimento avviene per rinuncia dei candidati che lo precedono. Lo stesso non può invece dirsi per i docenti che seguono e su cui si operano scorrimenti "forzati" per decreto. Quindi i candidati idonei ma non abilitati, non possono essere considerati vincitori di concorso e dunque abilitati, come per altro ha stabilito anche una recente sentenza che nega l'abilitazione agli idonei partecipanti al concorso soltanto con la laurea. Questo aspetto non secondario è stato trascurato anche dal recente DM 356 che ha disposto gli scorrimenti ma non ha riconosciuto l'abilitazione agli idonei che infatti non hanno avuto accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto. Ne consegue che sarebbero illegittime le immissioni in ruolo per scorrimento "forzato" di idonei non abilitati e che ad evitare contenziosi si dovrebbero invece scorrere le graduatorie di merito immettendo in ruolo solo i candidati già abilitati e saltando gli idonei non già abilitati.
Al di la della questione dello scorrimento, non certo marginale, dunque le situazioni in cui sono previsti recuperi sulle immissioni del 2013-4 ai sensi delle nuove istruzioni operative sono essenzialmente 3:
Caso 1: Gm 2012 non approvata e Gm '99 o '90 esaurite
1) graduatoria concorso 2012 non approvata al 31 agosto 2013, GM 1999 esaurita, quindi posti dati tutti alle GAE nel 2013/2014: vanno recuperati tali posti assegnandoli alle Gm nel 2014/2015;
Esempio nuovo contingente per ruoli 2014-15 su una determinata cdc o sostegno 100 posti complessivi, scorso anno 30 posti dati tutti a gae nel 2013-14 e 0 al concorso. Bisognerà effettuare recuperi di posti detraendo 30 ruoli dai 100 per destinarli interamente al concorso (se saranno state nel frattempo approvate le GM) e dividere al 50% i restanti posti.
Nel biennio infatti alle GAE andranno così 30 (2013-4) + (100-30)/2= 65 e alle GM 0 (2013-4) + 30 (recupero posti 2013-4) + (100-30)/2=65.
Caso 2: Gm 2012 approvata e scorsa solo entro i posti a bando
2) graduatoria concorso 2012 approvata entro il 31 agosto 2013, immissione da essa solo sui posti messi a bando (quindi mancato scorrimento della graduatoria di merito pur in presenza di posti) e redistribuzione dei ruoli eccedenti alle GAE: vanno recuperati dunque i posti già dati alle gae ne precedente anno 2013-14 detraendoli dal nuovo contingente e attribuendoli alla Gm non scorsa;
Esempio nuovo contingente per ruoli 2014-15 su una determinata cdc o sostegno 100 posti complessivi, scorso anno 6 posti dati al 50% a Gae e concorso (quelli entro i posti a bando) e 24 posti di eccedenza dati alle gae nel 2013-14. Bisognerà effettuare recuperi di posti detraendo 24 ruoli dai 100 per destinarli interamente al concorso (in modo da pareggiare i conti con quelli in eccedenza a Gae) e dividendo al 50% i restanti posti.
Nel biennio infatti alle GAE andranno così (6+ 24) (2013-4) + (100-24)/2= 30+38=68 e alle Gm 6 (2013-4) + 24 (recupero posti 2013-4) + (100-24)/2=68.
Caso 3: Gm 2012 non approvata e Gm '99 o '90 ancora non esaurita
3) graduatoria concorso 2012 non approvata entro 31 agosto 2013, GM 1999 ancora con aspiranti, posti distribuiti sulla base dell'art. 399: in base alla norma, non va effettuato alcun recupero.