Con l'approvazione dei decreti attuativi della legge 107 arriva finalmente anche la riforma del sistema educativo per l'infanzia da 0 a 6 anni con una armonizzazione su base nazionale delle norme regionali in materia sia di reclutamento che di servizi minimi da garantire. Cambiano anche le modalità di accesso alla professione di educatore con la definizione dei titoli necessari per poter essere assunti. Sarà necessaria infatti una qualifica universitaria per l'accesso e vengono costituiti per la prima volta i poli per l’infanzia per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e dei bambini. Di seguito riportiamo in sintesi punto per punto tutte le novità del decreto attuativo approvato relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
Punti qualificanti
Con questo decreto legislativo si pongono le basi per un modello, il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, che concorre a far uscire i servizi educativi per l’infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6.
Si offriranno alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi su tutto il territorio nazionale e organizzati all’interno di un assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali chiaro ed efficiente. Con l’ambizione di avvicinare l’Italia agli obiettivi europei del 2020:
l’ampliamento dei servizi educativi per l’infanzia (0-3), tendendo al 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale;
la presenza dei servizi educativi per l’infanzia attraverso un’equa distribuzione territoriale, superando l’evidente diversificazione sul territorio nazionale con riferimento alla presenza sui territori dei nidi e degli altri servizi per l’infanzia a seconda della diversa capacità degli enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie.
la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell’infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni.
la qualificazione dell’intero modello, in primo luogo attraverso l’introduzione della qualifica universitaria quale titolo di accesso.
Articolo 1 — Principi e finalità
È istituito, per la prima volta, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a 6 anni per promuovere la continuità del percorso educativo e didattico e concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, rispettando e accogliendo le diversità ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e favorendo l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata nel rispetto della normativa vigente in materia (legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Si prevede, altresì, il rafforzamento del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza.
Articolo 2 — Definizione dei servizi educativi per l’infanzia e scuola dell’infanzia
Per la prima volta sono definiti—sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato il 29 ottobre 2009, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome—i servizi educativi per l’infanzia (nido e micro-nido, sezioni primavera, servizi integrativi).
In particolare:
le sezioni primavera (2-3 anni) favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia.
la scuola dell'infanzia (3-6 anni), che assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e del dPR 20 marzo 2009, n. 89.
Articolo 3 — Poli per l’infanzia
Sono costituiti per la prima volta i Poli per l’infanzia per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e dei bambini. In unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a 6 anni, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età.
Secondo una procedura straordinaria—sul modello delle scuole innovative previste dalla legge n. 107 del 2015—potranno essere costituiti da uno a tre Poli per l’infanzia in ogni Regione. L’investimento di 150 milioni nel triennio 2018-2020 è a carico dell’INAIL.
Articolo 4 — Obiettivi strategici
La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l’infanzia trova già riscontro nella maggior parte delle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, con questo decreto è perseguita quale elemento strutturale e obbligatorio per garantire la qualità dell’esperienza dei bambini nei servizi per l’infanzia ovunque collocati e comunque denominati. Per la prima volta, infatti, si prevede la qualificazione universitaria quale titolo di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia:
laurea in Scienze dell’educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico pereducatori dei servizi educativi per l’infanzia;
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
Mentre il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell’infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente (D.M. n. 249 del 2010).
Articoli 5-7 Governance
Per la prima volta è chiarito l’assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali. In particolare, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2016:
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca coordina, indirizza e pro- muove, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni;
le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate (articolo 5);
gli Enti locali autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l’istituzione e la gestione dei servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei con- tratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 7).
Articoli 8 e 12 — Piano di azione nazionale pluriennale e relativo fondo di finanziamento
È adottato per la prima volta il Piano di azione nazionale pluriennale ed è istituito il relativo fondo di finanziamento presso il MIUR per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato. Esso progressivamente estenderà i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia su tutto il territorio nazionale, escludendoli dai servizi pubblici a domanda individuale. Contestualmente, saranno gradualmente superati i cosiddetti anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale e paritaria. Il MIUR provvederà all'erogazione delle risorse del Fondo direttamente ai Comuni, previa apposita programmazione regionale. Nell'ambito della programmazione regionale, sarà riconosciuta priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell’infanzia statale.
Per la prima volta, si potrà contare su risorse a regime. Infatti, la dotazione del Fondo è pari a 209 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Articolo 9 — Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi per l'infanzia
Per la prima volta, si prevede una soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati accreditati, che ricevono finanziamenti pubblici, da definire con intesa in sede di Conferenza unificata.