Come avevamo previsto la nota Miur n. 9717 del 12.04.2016 dell'ufficio VI "Formazione del personale scolastico" ha dato una svolta alla vicenda riguardante il conteggio dei giorni di servizio e di attività didattiche per i docenti assunti nella fase C del piano straordinario. Anche l'USR Campania, infatti, dopo gli UU.SS.RR. della Liguria, Abruzzo e Friuli pubblica una nota, la n. 5695 del 19/04/2016, fornendo chiarimenti riguardo all'anno di prova e formazione dei docenti assunti nella fase C proprio citando la nota Miur, come aveva indicato PSN in questo articolo, in cui si metteva in evidenza il carattere generale della nota e quindi la sua validità nazionale.
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L'USR Campania infatti in base alla citata nota Miur, scrive "fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattica debba essere proporzionalmente ridotto in considerazione dalla data di effettiva assunzione in servizio."
Nella nota, inoltre, si legge che, essendo il periodo di prova e formazione un diritto/dovere del docente, spetta alla scuola predisporre un piano di utilizzo tale da rendere fruibile il citato diritto.
Era corretta quindi la svolta intravvista da PSN riguardo la nota del Miur e a questo punto gli uffici scolastici regionali che ancora non si siano pronunciati farebbero bene ad emettere una stessa nota proprio richiamando le indicazioni giunte dal MIUR per rassicurare i docenti di fase C ancora alle prese con il conteggio dei giorni.
Tuttavia va detto che né l'USR Campania né altri uffici scolastici hanno proposto il calcolo effettivo del giorni ma indicato solo un riproporzionamento del conteggio in base al servizio effettivamente prestato.
A tal riguardo riportiamo le modalità del conteggio dei giorni secondo PSN partendo, come d’abitudine, dalla lettura della normativa.
Analizzando con attenzione il disposto del DM 850, (“servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico), a noi sembra chiaro che il parametro di riferimento sia l’anno scolastico, di cui i 180 (e i 120) giorni sono una parte.
Dato quindi per scontato che l’anno scolastico (che inizia il primo settembre e si conclude il 31 agosto) è di 365 giorni e i 180 (o 120) sono una parte di esso, la proporzione scaturisce da sé. Ne consegue che se da una parte ci saranno 365 giorni, dall'altra ci saranno 365 – i giorni che precedono l’immissione in ruolo.
Facciamo un esempio. Il docente che prende servizio il 1 dicembre 2015 deve sottrarre a 365 i giorni che intercorrono tra il 1 settembre e il 30 novembre, ovvero 91 giorni.
La proporzione sarà quindi
365: 180= (365 – 91) : X (dove X è il n di giorni di servizio).
Per quanto riguarda i giorni di attività didattica (Y) va detto che al riguardo, alcuni siti specialistici considerano per il conteggio delle attività didattiche il termine del 30 giugno e dunque considerano non 365 giorni ma 303 (10 mesi). Questa interpretazione però non è corretta se si tiene conto che le attività didattiche possono essere svolte anche dopo tale termine perché è possibile impegnare i docenti in esami di stato, corsi di recupero, scrutini o altre attività programmate comunque dopo il 30 giugno. Ecco perché, come indicato anche nel DM 850, va considerato l'intero anno scolastico (e dunque la scadenza del 31 agosto) per il conteggio (e il conseguente riproporzionamento) dei giorni di attività didattiche. Diversamente ogni altra attività didattica svolta dopo il 30 giugno non potrebbe concorrere al raggiungimento dei giorni utili. Pertanto, questo il calcolo che noi proponiamo è il seguente:
365 : 120= (365 – 91) : Y
Pertanto, secondo i nostri calcoli, un docente entrato il 1 dicembre, ha un anno scolastico di 274 giorni, per cui dovrà avere 135 giorni di servizio (arrotondati per difetto) e 90 giorni di attività didattica.
Ricordiamo che PSN ha creato il gruppo di studio Formazione Docenti 2015/16 per essere d'aiuto e supporto a tutti i docenti neoimmessi e diventato riferimento anche per i docenti-tutor.
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