Nessuna discrezionalità del Dirigente Scolastico nel concedere il permesso al docente che chiede di fruirne per motivi personali Lo ribadisce una sentenza del Tribunale di potenza del 4 ottobre su ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Potenza. L´Ufficio scolastico è stato condannato a pagare 1800 euro di spese legali in solido con il dirigente scolastico.

Di seguito uno stralcio significativo della sentenza integrale allegata all'articolo 

"Dalla lettura combinata del comma 2 dell´art 15 con l´art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere ­ discrezionale - di diniego da parte di quest´ultimo.".

"....il diniego del dirigente, motivato tra l´altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l´art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo."