di Paolo Pizzo - Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’ufficio scolastico territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007. Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 dello stesso decreto, va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto. Pare però che le scuole non lo sappiano (e anche qualche UST).
Ai sensi dell’art 1 del D.M. 131/07 nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
- supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
All’art. 7 (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto) è specificato:
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Dal quadro normativo richiamato sono chiarissime due cose:
- Prima del 31/12: tutti i posti che si rendono vacanti o disponibili sono di competenza dell’UST, pertanto la scuola, verificata la disponibilità del posto, deve obbligatoriamente “restituirlo” all’ufficio scolastico territoriale il quale lo dovrà assegnare dalle graduatorie ad esaurimento (es. dottorato di ricerca concesso per tutto l’anno al docente titolare: scadenza della supplenza 30/6).
Giova a tal proposito ricordare che la data del 31/12 si riferisce alla data ultima in cui è possibile che si verifichi la disponibilità del posto, a nulla rilevando quando arriva la comunicazione all’ufficio scolastico o se ci troviamo in un periodo di sospensione delle lezioni.
Facendo quindi un esempio, se il posto si rende disponibile il 22 o il 28 dicembre ciò che conta è che ci troviamo prima del 31/12, quindi anche se all’Ufficio Scolastico la comunicazione dovesse arrivare dopo tali date o se non c’è attività didattica (vacanze di natale) la supplenza è comunque conferita dalle graduatorie ad esaurimento. Ciò che quindi rileva è la data di vacanza del posto.
Dopo il 31/12: tutti i posti che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31/12, per qualsiasi causa (cioè decesso del titolare o aspettativa di qualsiasi tipologia richiesta fino al termine dell’anno scolastico), deve essere assegnato direttamente dal Dirigente attraverso lo scorrimento della graduatoria di istituto. Attenzione: in questo caso la supplenza non è assegnata direttamente fino al 30/6 ma fino al termine delle lezioni (“ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”, art. 1 comma 7).
Ma quando un posto è considerato “vacante” o “disponibile”?
I posti vacanti fanno parte dell’organico di diritto (c.d. organico di previsione). Successivamente ai movimenti del personale di ruolo tali posti possono risultare ancora privi di titolare.
Se ciò si verifica possono essere conferiti annualmente al personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o al personale supplente con incarico annuale fino al 31 agosto.
I posti non vacanti ma disponibili per un anno scolastico sono quei posti il cui titolare è in utilizzo/assegnato presso altre sedi o usufruisce di varie forme di aspettativa o di comando per tutto l’anno (sono posti che hanno comunque un titolare).
Tali posti fanno parte delle cosiddette disponibilità di fatto e si liberano all’inizio dell’anno scolastico e possono essere occupati da altro personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o da personale supplente con incarico fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Giova però ricordare che nella categoria “posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre” non rientrano solo i posti al 31/8 o al 30/6 che ogni anno risultano disponibili nell’organico di diritto e di fatto e quindi assegnati per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento alle convocazioni di agosto/settembre (Ufficio Scolastico Territoriale/scuola polo), ma anche i posti dei docenti già di ruolo i quali, per qualsiasi causa, dopo l’inizio dell’anno scolastico lasciano il posto disponibile tutto l’anno. O ancora eventuali posti in deroga assegnati al sostegno.
Pertanto, nel caso un docente con contratto al 30/6-31/8 o già di ruolo, causa decesso, aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio o congedo straordinario (o altro tipo di congedo) dovesse lasciare il posto vacante/disponibile per esempio dal 20 ottobre per tutto l’anno scolastico, per la copertura di tali posti si utilizzeranno le graduatorie ad esaurimento se appunto l’assenza è tale per tutto l’anno scolastico. Stessa cosa per un posto in deroga sul sostegno.
Solo se esaurite tali graduatorie la supplenza andrà conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.
Ci risulta, invece, dalle segnalazioni che giungono in redazione, che le scuole (e addirittura qualche Ufficio Territoriale) non si attengono a tali disposizioni, e così accade che se un docente titolare chiede un’aspettativa per motivi di famiglia (e la ottiene) fino al termine dell’anno scolastico, la scuola chiami il supplente dalle graduatorie di istituto con contratto fino al termine delle lezioni o, ancora peggio, con contratto senza alcuna data (con un “presumibilmente” o un “avente diritto”), con la “scusa” che il docente titolare in qualunque momento potrebbe ritornare. Stessa cosa accade quando il docente titolare chiede un congedo straordinario o per dottorato di ricerca.
A nostro avviso tale procedura non è corretta e non corrispondente ai dettati normativi sopra richiamati. Ci chiediamo infatti: come si fa ad emanare un decreto di concessione di aspettativa per motivi di famiglia o di dottorato di ricerca fino al 30/6 o al 31/8 e assegnare poi la supplenza fino al termine delle lezioni dalle graduatorie di istituto?
Ripetiamo: Se ciò accade prima del 31/12 non è possibile tale procedura.
O il posto è disponibile tutto l’anno, con tanto di decreto del Dirigente che ha concesso l’aspettativa, oppure non lo è.
In molti casi ci segnalano che tale prassi risulta essere suggerita alle scuole addirittura dagli stessi uffici scolastici territoriali in barba al Regolamento delle supplenze.
In ultimo, ricordiamo a dirigenti e uffici scolastici che una volta che la supplenza è stata conferita al supplente non vi è nessuna possibilità di risoluzione del contratto per “rientro anticipato del titolare”.
Pertanto, chiediamo alle scuole e agli uffici scolastici di rispettare alla lettera il Regolamento delle supplenze.
Il Regolamento delle supplenze
http://www.orizzontescuola.it/speciali/supplenze-posto-vacante-e-disponibile-prima-del-3112-deve-essere-assegnato-graduatorie-ad-e