Paolo Pizzo - Le scuole non devono confondere il “conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali” con l’assegnazione di supplenze “temporanee”: non è possibile frazionare una cattedra per i docenti interni.
Se il titolare è assente a vario titolo (maternità, malattia ecc.) non è possibile il frazionamento della cattedra assegnando gli spezzoni ai docenti interni.
Nessuna norma o circolare prevede infatti che possa essere frazionata una cattedra disponibile per assegnare i vari spezzoni ai docenti già in servizio nella scuola con ore in eccedenza.
Tale frazionamento, in linea di massima, potrebbe essere consentito solo se l’assenza del titolare sia inferiore ai 5 gg. (scuola primaria) o ai 15 giorni (scuola secondaria) o in attesa di nominare un supplente.
Non è quindi possibile che il dirigente scolastico frantumi una cattedra di 18 ore di un titolare assente per un’assenza tipica (malattia, interdizione, allattamento ecc.) superiore ai 15 giorni (es. scuola secondaria) e assegni le ore a più docenti interni, anche qualora si impegni a mantenere l’unicità dell’insegnamento.
Non bisogna infatti confondere le supplenze temporanee da attribuire scorrendo la relativa graduatoria d’istituto con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che possono essere attribuite al docente interno.
Gli spezzoni orario fino a 6 ore non sono ore di una cattedra il cui titolare è assente dal servizio per ragioni varie.
Queste ultime, anche se in numero pari o inferiore alle 6 unità, DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ASSEGNATE SCORRENDO LA GRADUATORIA DI ISTITUTO.
A scanso di equivoci la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 al punto 3 specifica:
“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”.
Tale principio è evidenziato anche nelle recente nota sulle supplenze
Bisogna inoltre considerare che sull’argomento “ore eccedenti” sempre il Ministero, nellaNota Prot. N. AOODGPER 9839 dell’8 novembre 2010
ha chiarito
“che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”
e nello stesso tempo consente ai Dirigenti di nominare il personale supplente anche se l’assenza del titolare è inferiore ai 5 gg. (primaria) o ai 15 gg. (secondaria):
“i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
Tale nota è stata evidenziata nella circolare dell’USR Piemonte.
CASI CONCRETI
1 Un docente titolare di 18 ore è essente per un mese (malattia, congedo parentale ecc.).
Il dirigente frantuma la cattedra e assegna le ore ai docenti interni già con 18 ore e fino a 24. Quindi assegna 6+6+6 a tre docenti interni o 4+4+4+4+2. Tale operazione non è possibile.
La supplenza deve essere assegnata ai docenti presenti nelle graduatorie dei supplenti e non frantumando la cattedra attribuendo ore eccedenti a docenti interni.
2 Un docente titolare di 18 ore fruisce di 5 ore di allattamento.
Tali ore sono assegnate ad un supplente interno nella scuola che ha uno spezzone di 12 o 13 ore (quindi a completamento) oppure ad un docente interno che ha 18 ore (per raggiungere 24 ore)?
Non è possibile nessuna delle due operazioni.
La supplenza deve essere assegnata ai docenti presenti nelle graduatorie dei supplenti.
Nel caso di specie il supplente interno con le 12 o 13 ore potrà avere le 5 ore a completamento dell’orario massimo stabilito (18 ore scuola secondaria) solo se utilmente collocato nella graduatoria d’istituto di quella scuola (cioè solo qualora si arrivi a lui nello scorrimento della graduatoria medesima).
Mentre il docente interno non potrà avere una supplenza del genere sino a 24 ore in quanto ribadiamo che non bisogna confondere una riduzione di allattamento (o qualunque altra assenza “temporanea”) con le ore in classi collaterali, sino a 6, non abbinate in organico di diritto e di fatto come eccedenti all’orario d’obbligo ai docenti in servizio sino a 24 ore.
Anche per questo caso ribadiamo quanto contenuto nella Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007:
“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”.
Per una supplenza su riduzione oraria per allattamento (o qualunque altra tipologia di assenza “temporanea”) è dunque necessario scorrere la graduatoria dei supplenti.
CONCLUSIONE
Pertanto, richiamata la normativa in materia e i “moniti” del Ministero sull’utilizzo delle ore eccedenti, la scuola, per tutte le assenze del titolare sopra citate, dovrà convocare dalle Graduatorie di Istituto e per tutte le ore di assenza del titolare ed eventualmente spezzare la cattedra o comunque assegnare parti delle ore (solo) nel caso in cui l’aspirante alla supplenza sia già occupato per un orario inferiore a quello di cattedra e quindi constatare la possibilità di completamento dello stesso fino alle 18 ore (es. scuola secondaria).
Ricordiamo che dal 1/1/2013 tutte le supplenze, anche quelle temporanee, sono carico del MEF.