consigli di classeRiportiamo utile scheda di sintesi redatta dalla FLCCGIL scaricabile in allegato  che delinea il compito del “coordinatore” quale figura ormai pienamente acquisita dell’organizzazione scolastica stessa ma estranea a qualsiasi codifica, rispetto alle funzioni tradizionali di “segretario” del consiglio di classe e di “presidente”, che trovano riscontro nella normativa vigente.

Le norme di riferimento

  • L’art. 5 c. 5 del DLgs 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi dirigente scolastico) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  • L’art. 5 c. 6 del DLgs 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la presenza dei soli docenti”.
  • L’art. 25 c. 5 del DLgs 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che:

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono  essere delegati specifici compiti”.

 

  • L’art. 25 c. 2 del DLgs 165/2001 prevede, inoltre, che il dirigente scolastico, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”.

È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. Molto spesso vengono (erroneamente) equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno sostanziali differenze.

Riepiloghiamo i ruoli e le funzioni

1.      Il segretario del consiglio di classe

  • Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla legge (art. 5 comma 5 del DLgs 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
  • È designato dal dirigente scolastico in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
  • È dunque una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio e le decisioni assunte) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente scolastico.
  • Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
  • Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, così come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.

Qualche considerazione

Molto spesso il dirigente scolastico attribuisce l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico: in questo caso la nomina deve avvenire per iscritto. Qualora, invece, sia una designazione pro-tempore è necessario avere una comunicazione formale (da verbalizzare) nella quale risulti il destinatario dell’assegnazione.

Opportuno anche indicare il nominativo del collega del consiglio di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.

Nulla esclude che il dirigente scolastico, al fine di favorire un clima di collaborazione, possa rimettere alla contrattazione di istituto la definizione dei “criteri” relativi alla assegnazione dell’incarico (che non vuol dire il nominativo) di segretario verbalizzante così da motivare su basi oggettive le ragioni attraverso le quali avviene l’individuazione di un docente piuttosto che di un altro. Solo in sede contrattuale di scuola si può stabilire anche un compenso dal FIS (confluito nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016/2018) per tale attività, intendendone l’assolvimento come “aggiuntivo”, soprattutto se di durata annuale per lo stesso docente e non programmato a rotazione. Questa lettura va oltre  il  compito  della  mera  verbalizzazione  a  fine  seduta  che  costituisce  un  obbligo  di documentazione dei lavori, ma sottintende tutti gli aspetti di complessità che assumono le riunioni del Consiglio di classe.

2.      Il presidente del consiglio di classe

Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, appositamente delegato dal dirigente scolastico.

Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente scolastico, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.

3.      Il coordinatore del consiglio di classe

Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma.

Il CCNL 2016/2018 (art. 26) ha confermato che i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF tramite le attività le individuali e collegiali già definite negli  artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009.  La realizzazione  del coordinamento didattico spetta al consiglio di classe, inteso come organo collegiale con la presenza dei soli docenti, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del DLgs 297/1994.

“Coordinare il consiglio di classe", quindi, è funzione propria del dirigente scolastico: una forma di delega delle competenze proprie del dirigente scolastico, che può essere da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è, di solito, valida per l’intero anno scolastico. La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all'esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata quindi atipica, è ritenuta dai dirigente scolastico (ma non solo) ormai indispensabile.

I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti da alcun ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola (e soprattutto del grado di scuola) in cui svolgere tale funzione.

È possibile fare una sintesi delle responsabilità connesse a questi impegni.

Il coordinatore di classe:

  • si occupa della stesura del piano didattico della classe;
  • redige l’elaborazione dei documenti dell’azione educativa, anche individualizzati e personalizzati;
  • tiene regolarmente informato il dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi;
  • è il punto di riferimento del consiglio di classe;
  • è il punto di riferimento degli alunni nella classe;
  • si relaziona con le funzioni strumentali circa la progettualità didattica della classe;
  • tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e cura, in particolare, la relazione con le famiglie, comprese quelle degli alunni in difficoltà;
  • controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
  • presiede le sedute del CdC, in assenza del dirigente scolastico.

In ogni caso la figura del “coordinatore” può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante (se il dirigente scolastico è assente). Il verbale deve sempre essere validato da 2 firme: quella del segretario stesso e quella del dirigente scolastico o da chi ha delega per sostituirlo.

Qualche considerazione

Mentre sia il segretario che il docente che presiede (in assenza del dirigente scolastico) sono designati direttamente dal dirigente scolastico stesso, rispetto all’individuazione del coordinatore occorre fare qualche precisazione perché, come già detto, questa figura non è prevista dall'ordinamento (né dal contratto).

Quindi, ai fini di una corretta assegnazione per lo svolgimento dell’incarico, si ritiene obbligatoria l’attivazione delle seguenti procedure:

  1. La figura del “coordinatore di classe” deve essere prevista nel PTOF dell’istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’ar 3 c. 1 del DPR 275/1999, il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa").
  2. È da considerarsi attività aggiuntiva: va riconosciuto l’impegno di particolare gravosità, il cui compenso è stabilito nella contrattazione di istit
  3. L’individuazione del docente, quindi la nomina,  sono di  competenza  del dirigente scolastico ma, non essendo attività obbligatoria né per contratto né per legge, i "criteri" di individuazione dei docenti vanno definiti nel collegio docenti per tutti gli aspetti didattico/educativi/professionali, mentre ciò che attiene alla determinazione dei compensi, cioè retribuzione accessoria di incarico organizzativo, va negoziato in contrattazione di istituto, ai sensi dell’art. 88 comma 2 k) del CCNL 2006/2008 come risorsa da FIS, o come fondo per la valorizzazione docente art. 40 c. 4 lett. g CCNL 2016/2018, confluito nel fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa.
  4. Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina deve essere indicato cosa il docente è chiamato a svolgere e il monte-ore di attività aggiuntive; per determinati compiti in cui le ore non sono quantificabili, va indicata forfettariamente la quota di retribuzione.
  5. L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è del tutto facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra  quelle obbligatorie per legge Il dirigente scolastico, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, ragione per cui  queste  diventano operative "solo" dopo l’accettazione esplicita da parte dell’interessato.
  6. Il docente però, una volta accettato l’incarico con la relativa retribuzione prevista e da riportare nel conferimento dell’incarico stesso, dovrà portarlo a termine (salvo motivate esigenze di subentrata impossibilità).
  7. Appare scontato, ma è bene ribadirlo, che si rende necessario assicurare la presenza del coordinatore alle riunioni del CdC, proprio per la sua funzione di riferimento didattico/educativo nella classe. Occorre quindi valutare l’impegno complessivo, nelle attività collegiali, del docente individuato e l’articolazione di  queste (insegnamento in numero alto di classi, cattedra su più istituti, part time...) al fine di dare garanzia e continuità al lavoro di tutto il consigli.

Nuovi contesti normativi – punti di attenzione

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono all’orizzonte, salvo proroghe, due provvedimenti:

  • Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), come è stata rinominata l’Alternanza scuola-lavoro
  • L’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Il primo è in attesa dell’emanazione delle Linee-guida; il secondo, è relativo ad una legge che si prevede vada in vigore dal 1° settembre 2020, ma già dall’a.s. 2019/2020 potrebbe essere introdotta come sperimentazione da un decreto ministeriale il cui iter è ancora incerto.

In caso di attuazione, entrambi i provvedimenti, aggiungeranno elementi di complessità al lavoro  del  consiglio  di  classe,  ritenendo  di  individuare  un  docente  con compito  di coordinamento.

Nel caso dei PCTO si tratta di un docente che assumerà funzione tutoriale interna; nel caso di educazione civica, di un docente con funzione di raccordo, responsabile della proposta di voto (dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi dai colleghi cui è affidato l’insegnamento) nelle valutazioni periodiche e finali.

È opportuno ricordare che stiamo parlando di compiti che esulano dall’essere riconducibili “automaticamente” al coordinatore: la responsabilità connessa con l’essere il punto di riferimento del consiglio di classe, infatti, non include “a prescindere” anche ruoli più complessi e specifici come quelli previsti delle nuove attività.

Nella sua autonomia il collegio dei docenti definisce i criteri per individuare le professionalità necessarie (nel caso del tutor, anche più docenti della classe), sulla base di una analisi del fabbisogno e della sostenibilità dell’incarico nel contesto degli adempimenti individuali obbligatori e funzionali; sarà quindi il dirigente scolastico, come nei casi prima richiamati, a nominare i singoli destinatari.

Anche qui si tratta di attività aggiuntiva e va riconosciuto l’impegno di particolare gravosità, il cui compenso è stabilito nella contrattazione di istituto.

Una precisazione importante

Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni  anche in più consigli di classe). Questo  però  è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).

È bene chiarire che il vicario o un collaboratore di staff del dirigente scolastico non devono assumere tale delega, salvo siano essi stessi docenti della classe.

In assenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere) la figura del coordinatore e quella di segretario vanno necessariamente distinte.