Lorena – a breve rientro a scuola dopo la maternità usufruendo della riduzione oraria per allattamento. avendo una cattedra alla scuola media di 18 ore e l’orario scolastico distribuito dal lunedì al venerdì mi hanno detto che mi spettano 5 ore di riduzione, quindi in pratica farò 13 ore totali. Avendo 2 classi dove farei 9 ore in una e 9 ore nell’altra come dovrò dividermi? un alunno può avere me e una supplente contemporaneamente? grazie spero in un tuo aiuto per potermi organizzare! aspetto delucidazioni.

 

Paolo Pizzo  – Gentilissima Lorena,

di norma i docenti della scuola secondaria di I e II grado hanno diritto a fruire ad un riposo di un’ora al giorno in quanto l’orario di insegnamento giornaliero è al di sotto delle 6 ore.

In ogni caso il criterio da applicare è sempre lo stesso (art. 39 T.U. 151/01):

Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella  determinata  giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo.

L’allora MPI con il Telex 22 febbraio 1985 prot. 278 dava indicazioni su come procedere alla riduzione d’orario:

“Riferimento riduzione orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene prestato in cinque giorni settimanali. Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale”.

Il T. U. 151/2001 afferma che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

La distribuzione dei riposi nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la lavoratrice/lavoratore e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Come abbiamo più volte ribadito la riduzione d’orario è relativa alla giornata lavorativa e non al monte ore settimanale.

L’art. 28, comma 5 del Contratto Scuola indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni  definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Tenendo conto che i docenti della scuola secondaria svolgono le attività di insegnamento in 5 giorni (considerando il giorno libero o la c.d. settimana corta), la riduzione settimanale è di 5 ore (una per ogni giorno lavorativo) escluso quello libero.

Nel caso quindi il docente svolga 18 ore in 5 giorni ha l’onere di effettuare 13 ore (la riduzione è infatti  di  un’ora  al  giorno  considerando  che  l’orario  giornaliero  di  un  docente  di  scuola secondaria è di prassi inferiore a 6 ore giornaliere).

Pertanto, di norma non è possibile cumulare più ore di riduzione nello stesso giorno, cioè svolgere le 13 ore (sempre nel caso facessimo riferimento ad una riduzione su orario intero cioè di 18 ore nella scuola secondaria) in 3 o 4 giorni, perché appunto la legge parla espressamente di riduzione sull’orario giornaliero e non settimanale. Di conseguenza, la riduzione deve essere su 5 giorni se tali sono quelli lavorativi.

Ci possono però essere dei casi in cui le esigenze didattiche (es. il numero della classi in cui insegna il docente) o più semplicemente l’adattamento dell’orario non lo consentano. In questo caso si potrebbe anche applicare una proporzione: se con 18 ore settimanali la distribuzione è  su  almeno 5 giorni  (art.  28/5  del  contratto scuola), con 13 ore settimanali la distribuzione dovrebbe essere almeno su 4 giorni (13 x 5:18=3,6).

L’importante è che comunque si salvaguardi l’unicità d’insegnamento come affermato dal Ministero (Telex n. 278/1985).

Dobbiamo infatti dire che per il comparto Scuola (soprattutto per la scuola primaria e secondaria) non può esistere una “rigida” distribuzione delle ore al supplente o prevedere per forza le ore a disposizione del titolare o altre soluzioni date “certe”. Dipende infatti dall’articolazione dell’orario degli insegnanti e soprattutto dal fatto che è necessario mantenere l’unicità d’insegnamento.

Non a caso la Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 prevedeva l’autorizzazione ai riposi con l’accortezza che non “dia luogo ad eventuali fenomeni di <<frantumazione delle cattedre>>, che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica”.

In conclusione, sarà il dirigente scolastico che dovrà adottare insieme a te le soluzioni migliori nel rispetto della normativa salvaguardando anche il diritto allo studio degli allievi.

La supplente potrà insegnare nella tua stessa classe purché non lo faccia per la stessa materia (es. lei insegnerà per le ore di italiano e tu per quelle di storia). In caso di necessità potresti anche avere un’ora a disposizione (12+1) nel caso ci fosse il bisogno di salvaguardare l’unicità di insegnamento.

 

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/09/02/permessi-per-allattamento-criteri-di-fruizione-nella-scuola-secondaria/