Maria – sono un’insegnante precaria e a febbraio sono diventata mamma. Ho già usufruito quindi del periodo di astensione obbligatoria e anche dei 30 gg di astensione facoltativa (il periodo di astensione obbligatoria terminava a fine maggio). Desideravo chiedervi se, sperando di stipulare al più presto un contratto con una scuola, posso usufruire di un ulteriore periodo di congedo. Dalle poche informazioni a mia disposizione so che potrei chiedere il congedo parentale per ulteriori sei mesi con riduzione di stipendio. Corrisponde a verità? Posso chiederlo al momento della presa di servizio? E’ valido anche per chi come me è precario? Mi hanno anche detto, ma chiedo lumi, che chi ha un reddito familiare molto basso potrebbe non avere riduzione di stipendio. Sarà vero? Grazie mille.
Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,
chiariamo intanto che il congedo di cui al quesito spetta a tutto il personale della scuola anche se assunto a tempo determinato.
L’art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità precisando che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.
Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.
Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.
Pertanto, il congedo parentale previsto dal T.U. e dal Contratto Scuola spetta a tutto il personale della scuola:
docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.
Dal momento che ha già fruito del primo mese di congedo parentale (già astensione facoltativa) al 100% ti rimangono altri 5 mesi (non 6) pagati al 30%, indipendentemente dalle tue condizioni di reddito, se li fruirai entro il terzo anno del bambino. I mesi con indennità al 30% diminuiscono le ferie e la tredicesima mensilità.
Per ciò che riguarda la richiesta il congedo parentale (già astensione facoltativa), a differenza di quello di maternità/paternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze, può essere chiesto dal genitore dipendente solo ed esclusivamente se vi è un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo richiesto.
Pertanto, per ottenere i benefici previsti per il congedo parentale, come tutti i benefici previsti da norme o da disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente deve aver confermato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio.
L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.