Segreteria Scolastica – Spettabile redazione avremmo il seguente quesito da esporre: Nel Nostro Istituto Comprensivo dal 1° settembre 2013 restano disponibili n° 6 ore + 6 ore entrambe di posto comune, di scuola primaria, derivanti da 2 titolari in part time per 18/24. Come si procede per l’assegnazione di tali spezzoni orari? Il dubbio è: anche i docenti di scuola primaria titolari per ore 24/24 e in servizio nel plesso, possono accedere a tali ore aggiuntive? Grazie infinite per la consueta e valida collaborazione che fornite alle segreteria!

 

Paolo Pizzo – Gentile Segreteria scolastica,

giova ricordare che gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore sono presentate nel prospetto delle disponibilità ai fini delle nomine da graduatoria ad esaurimento solo se contribuiscono alla formazione di cattedre orario esterne.

Non fanno parte delle disponibilità le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non hanno concorso alla formazione di cattedre orario esterne.

Essi però non possono essere assegnati, ma utilizzati per formare cattedre o posti orario (quindi ad orario intero), o spezzoni in ogni caso superiori alle 6 ore.

Tali spezzoni devono essere considerati liberi, cioè attribuibili dalle graduatorie ad esaurimento, fino a quando l’UST non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per quell’anno scolastico.

In alcune province ciò avviene anche ad anno scolastico inoltrato; fino a quella data lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.

Pertanto dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli UST o delle scuole polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine:

1. Ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;

2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;

3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.

4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, il dirigente scolastico ricorrerà alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Tali ore sono retribuite dal Tesoro con un trattamento economico pari a 1/18 dello stipendio tabellare in godimento, compresa la tredicesima mensilità e l’I.I.S.

Se presenti in organico di diritto, le ore vanno retribuite al 31 agosto (ovviamente ciò non si applica al supplente a tempo determinato con contratto al 30/6).

  • Per la scuola Primaria è utile specificare quanto segue.

L’art. 1 comma 4 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze) afferma:

“Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Mentre l’art. 4 comma 1 prevede che “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.

Tenendo presente che solo nella scuola secondaria esistono “cattedre” o “posti orario” e che l’orario del docente di scuola primaria è già di 24 ore; considerando che l’art. 1 comma 4 del Regolamento parla di un orario “fino ad un massimo di 24 ore settimanali”, si ritiene che l’accettazione di spezzoni pari o inferiori le 6 ore ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 può interessare solo i docenti della scuola secondaria il cui orario settimanale è di 18 ore elevabile appunto a 24 (come indica la norma).

Pertanto, dovete tenere presente che nel caso dovessero rimanere 6 ore nell’istituto che non andranno a costituire cattedre come indicato dalla norma, queste non potranno essere assegnate ai docenti della scuola che hanno già un orario di 24 ore.

Ricordiamo inoltre la novità della nuova circolare sulle supplenze per ciò che riguarda le ore di programmazione nella scuola Primaria:

“I posti, gli spezzoni orario e i posti part time che residuino dopo le utilizzazioni del personale docente di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento, 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, perchè il medesimo è sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnati agli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle Graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dagli art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con Dm 13 giugno 2007 n. 131″

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/31/scuola-primaria-assegnazione-degli-spezzoni-pari-o-inferiori-alle-6-ore-ai-docenti-che-hanno-gia-24-ore/