Cinzia – Sono una docente di ruolo di scuola media superiore di II grado , vorrei avere chiarimenti in merito all’assistenza durante gli intervalli ( modalità , frequenza ,ecc….. ). Grazie.

 

Paolo Pizzo – Gentilissima Cinzia,

è utile una premessa.

Come detto in altri quesiti il tema della vigilanza degli allievi, soprattutto se minori, è molto delicato e anche se negli ultimi anni la giurisprudenza ha spostato l’attenzione soprattutto sulla responsabilità della scuola e dei docenti durante i viaggi di istruzione, quello della vigilanza degli allievi nei luoghi scolastici e perfino appena fuori da essi (cortile, tragitto casa-scuola) è un problema  all’ordine del giorno in tutte le scuole.

Partiamo dal principio stabilito dalla Cassazione che orami è consolidato:

“…l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.

Sempre la Cassazione nel ’96:

“L’arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale“.

E nel ’99:

“L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.

A mio avviso è molto utile e importante un intervento dell’Avvocatura dello Stato di Bologna (Vigilanza alunni all’uscita dall’istituto scolastico – Parere. Nota del 4 dicembre 2000, n. 21200) che così conclude:

“…Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi scriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull’eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell’istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso: a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all’uscita degli alunni non accompagnati; 2) la richiesta ai genitori della formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui delegare l’attività di ritiro degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe); c) il coinvolgimento della amministrazione locale, ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico; d) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche al fine di cui ci si occupa, oppure di servizi di semplice e più limitata accoglienza degli alunni“.

L’istituto comprensivo di Bernareggio (MB), che ringraziamo, ha elencato in questodocumento diverse sentenze sull’argomento.

L’intervallo o “ricreazione”  è a tutti gli effetti “tempo scuola” e, in quanto tale, rientra nell’ordinario orario di lezione settimanale del docente.

Pertanto, durante l’intervallo gli alunni debbono essere vigilati dai docenti e questo è un obbligo. Tale obbligo è esteso ovviamente anche ai collaboratori scolastici presenti sul piano.

La C.M. 105 del 16 aprile 1975 all’art. 17 lettera f affermava:

“durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose”.

E’ obbligo della scuola stabilire le modalità e i criteri attraverso un regolamento interno deliberato dal Consiglio di istituto ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 10 comma 3 lett. a.

“Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42”.

 

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/08/31/vigilanza-allievi-a-chi-compete-la-vigilanza-degli-allievi-durante-lintervallo/