Comunicato MIUR
Le norme caratterizzanti, quelle che contengono i principi fondamentali della Buona Scuola, sono costituzionalmente legittime. Lo conferma la sentenza della Corte Costituzionale numero 284 del 22 novembre 2016 depositata ieri.
La Corte è intervenuta a seguito del ricorso da parte di due Regioni, Veneto e Puglia. Il ricorso presentato dal Veneto è stato rigettato. La Corte ha invece accolto 2 dei 14 punti sollevati dalla Puglia che riguardano il comma 153 (Scuole Innovative) e il comma 181 (la delega sullo 0-6) della Buona Scuola.
Per quanto riguarda il comma 153 l’illegittimità costituzionale non riguarda l’edilizia scolastica nel suo complesso, ma appunto lo specifico comma, nella parte in cui non prevede che sia sentita la Conferenza Unificata per il riparto delle risorse relative alla procedura per la realizzazione di scuole innovative. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione, il 5 agosto 2015 ha ripartito quelle risorse e successivamente avviato il concorso per le scuole innovative sentendo la Conferenza Unificata, sanando di fatto il vizio procedurale rilevato dalla Corte. Pertanto la procedura è conforme con quanto affermato nella sentenza.
Quanto alla delega sul percorso 0-6, la Corte ha ritenuto illegittimo solo il punto 1.3 affermando che la definizione di standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia diversificati in base alla tipologia all’età dei bambini e agli orari di servizio è di competenza delle Regioni.
Un elemento di cui il Ministero terrà ovviamente conto nell’attuazione della delega che è in fase di preparazione e che punta ad incrementare e qualificare i servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale, per rendere omogenea la distribuzione territoriale e superare le attuali differenze.
Restano infatti fermi tutti gli altri principi previsti dalla 107 fra cui, ad esempio, la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale; l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato; la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.
Leggi la scheda di lettura alla sentenza
Articoli correlati:
La Corte Costituzionale dichiara illegittime due norme della Buona Scuola