La questione della sicurezza durante lo svolgimento delle lezioni è sempre un argomento molto dibattuto, che suscita preoccupazione con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza che incombe sui docenti. Volendo riassumere la questione, andando a descrivere quali siano gli obblighi che discendono dalla funzione docente, occorre passare in rassegna alcune delle sentenze più significative della Corte di Cassazione su questo punto. Innanzitutto, a fronte di una eventuale richiesta di risarcimento danni per l’infortunio di un alunno, è l’amministrazione ad essere responsabile direttamente, salvo poi il diritto di rivalsa sul dipendente.
Ma anche in caso di condanna dell’amministrazione, il diritto del ministero a rivalersi sul dipendente non è affatto automatico, tanto che con la sentenza n. 5067 del 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di rivalsa è limitato ad una responsabilità dell’insegnante solamente per dolo o colpa grave.
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L’obbligo di vigilanza del docente, afferma la Suprema Corte, discende da “contatto sociale”, ovvero da un particolare rapporto giuridico che comprende sia l’obbligo di istruire ed educare, sia quello di vigilare e proteggere l’allievo. Nel concreto questo obbligo di vigilanza dovrà essere commisurato all’età dell’alunno ed alle circostanze concrete, tanto che la Cassazione ha precisato, con una storica sentenza, e precisamente la n. 17574/2010, che l’obbligo di vigilanza “si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto; e, dall'altro, dagli specifici compiti di ciascun addetto”.
In questo arresto, all’amministrazione era stato contestato di non aver vigilato sull’uscita da scuola di un alunno di 11 anni, affermando che, considerata l’età dello studente, il personale della scuola avrebbe dovuto controllare che gli alunni, all’uscita della scuola, fossero presi in consegna da un adulto.
Una cautela di questo tipo non è ovviamente richiesta per studenti vicini alla maggiore età, ma occorrerà di volta in volta valutare in concreto il grado di maturità di ogni alunno, prestando, ad esempio, particolare attenzione alle esigenze degli alunni disabili. Sta quindi al “buon senso” del personale scolastico e della dirigenza stabilire di volta in volta quale sia il comportamento corretto da tenere per evitare conseguenze pregiudizievoli.
Da ultimo si deve ricordare che le misure da adottare sono anche di carattere preventivo, ovvero “è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cass. n. 9337/2016). In questo senso sarebbe onere della dirigenza verificare eventuali situazioni di pericolo all’interno delle classi, e onere degli insegnanti si adottare quelle misure disciplinari adeguate a sanzionare eventuali comportamenti pericolosi degli alunni, sia segnalare tempestivamente situazioni di pericolo venutesi a creare.