di Lalla - Cos'è l'assunzione (presa) di servizio? E' l'atto con cui la scuola riceve la proposta di assunzione e avvia le pratiche amministrative per la retribuzione e l'inserimento del docente nell'organico della scuola per quell'anno scolastico.
Va fatta , di presenza, presso la segreteria della sede centrale dell'istituzione scolastica alla quale si è destinati, anche se poi il servizio effettivo potrà essere svolto in altra sede.
La mancata assunzione di servizio – salvo causa impedimento previsto dalla legge – nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
I documenti per la prima assunzione in servizio
- il foglio di individuazione per la supplenza
- codice fiscale
- coordinate bancarie (in caso di prima nomina) o N. di partita di spesa fissa se si è avuto già pagamenti dal Tesoro (o fotocopia cedolino stipendio)
- (eventuale) riepilogo servizi già svolti
- Scelta tipologia pagamento
In ragione della legge 02 gennaio 2012 tutta la documentazione può essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego
E' ancora valida la disposizione della nota Prot. n. 3361 del 25 settembre 2003
“Il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti produce il certificato medico di idoneità fisica all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro; la validità di tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà essere riprodotta”
Si veda a questo proposito anche la disposizione della circolare n. del agosto 2012
“Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. E’ ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata
Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L 133/08 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
I documenti vanno presentati entro 30 giorni dalla presa di servizio.
FAQ
Qualora, per inadempienze o ritardi burocratici degli uffici, l'assegnazione delle supplenze dovesse avvenire non in tempo per il 1° settembre, è possibile richiedere la retribuzione dei giorni persi tra il 1° settembre e l'inizio effettivo del contratto?
No, non è possibile. La decorrenza economica del contratto scatta dal giorno di effettiva presa di servizio. I giorni tra il 1° settembre e l'effettiva presa di servizio potranno essere coperti dall'indennità di disoccupazione, se spettante.
E' possibile differire la presa di servizio o farla tramite delega?
Sì, con motivo documentato (certificato medico). In questo caso il contratto avrà decorrenza giuridica dal giorno indicato nella proposta di supplenza e decorrenza economica dal giorno di effettiva presa di servizio.
E' possibile delegare per la presa di servizio?
No, non è prevista la delega.
Se l'assegnazione della supplenza avviene nel corso del mese di agosto, con decorrenza 1° settembre, bisogna recarsi a scuola prima di questa data?
Non è obbligatorio, ma è consigliato prendere contatto, anche telefonico, con la scuola di servizio. Le segreterie introducono i dati del docente nel sistema informatico e in questo modo la retribuzione potrà essere regolare sin dal primo stipendio.
Se l'assegnazione della supplenza avviene dopo il 1° settembre è bene recarsi a scuola anche in giornata stessa, se vi è la possibilità, o comunque il giorno successivo.
Se il primo impegno di carattere collegiale è fissato dalla scuola in data successiva al 1° settembre, il docente è obbligato alla presa di servizio il 1° settembre?
Sì. Il docente supplente deve comunque assolvere alla presa di servizio nel giorno indicato nella proposta di assunzione.
E’ possibile accettare la nomina in sede di convocazione e non assumere servizio per i docenti collocati in congedo di maternità/interdizione dal lavoro?
L'art. 19 comma 14 del CCNL 2006 2009 pone sullo stesso piano il docente a tempo determinato e il docente a tempo indeterminato.
Il personale supplente che, al momento del conferimento della supplenza si trova in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, perfezionerà la nomina con la semplice accettazione dell’incarico (anche tramite delega), senza obbligo di assumere servizio.
È bene però precisare che anche se il personale per perfezionare il rapporto di lavoro non ha l’obbligo della presa di servizio, c’è comunque bisogno che il contratto sia sottoscritto dalla lavoratrice e dal Dirigente scolastico.
In questi casi bisognerà recarsi a scuola per la stipula del contratto, previa autorizzazione del medico di fiducia, oppure, ove ciò non fosse possibile, la scuola provvederà con l’invio del contratto via posta.
E' possibile non prendere servizio e richiedere direttamente il congedo parentale?
No, il diritto a perfezionare il rapporto di lavoro senza la presenza non può essere esteso alla lavoratrice madre che vuole usufruire del congedo parentale, non essendoci alcuna causa ostativa alla presa di servizio. Inoltre l'art. 12 del CCNL prevede che il congedo parentale sia richiesto con 15 giorni di anticipo (48 ore per casi gravi).
La presa di servizio equivale di fatto alla stipula del contratto?
L'annuale circolare sulle supplenze afferma
“Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento”
Con l'espressione “stipula dei relativi contratti” a nostro parere deve intendersi la presa di servizio, in quanto dopo questo adempimento il il docente esplica tutte le funzioni dell'incarico che gli è stato conferito (fa lezione, usufruisce del giorno libero, e soprattutto viene retribuito). A volte tra la presa di servizio e la firma concreta del contratto può trascorrere anche qualche settimana, un lasso di tempo troppo lungo nel quale il docente non può sentirsi libero dal vincolo con l'istituzione scolastica nella quale sta operando.
Per venire incontro alle esigenze dei docenti, alcuni Ambiti territoriali nell'assegnazione delle supplenze 2011 hanno espressamente derogato dalla presa di servizio immediata, concedendo ai docenti più tempo (AT Caserta)
Il docente che ha ricevuto una proposta di supplenza per una cattedra costituita da 2 o 3 spezzoni, deve prendere servizio in tutte le scuole lo stesso giorno?
Sì, necessariamente, se si tratta di due o 3 spezzoni aggregati dall'interessato in fase di nomina. Qualora si tratti di cattedra orario esterna bisogna recarsi prioritariamente nella scuola che gestirà la parte amministrativa (la sede con il numero maggiore di ore) e poi in quella di completamento.
La circolare con le Istruzioni operative sulle supplenze
Cfr. anche http://www.orizzontescuola.it/lalla/rinunce-e-tempo-la-presa-di-servizio