Docente – sono una docente precaria. Vorrei esporti una questione che mi sta a cuore. Se un docente accetta una supplenza conferitagli dalla scuola dalle graduatorie di I fascia e poi il provveditore gli offre una supplenza in seguito ad una tardiva convocazione, quale supplenza ha la priorità, quella della scuola o quella del provveditore? Oppure conta solo la durata della supplenza?
Paolo Pizzo – Gentilissima docente,
l’art. 8 comma 2 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) prevede che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento”.
La norma non fa nessun riferimento al numero di ore né alla tipologia di contratto stipulato dalle graduatorie d’istituto.
Ciò vuol dire che un supplente nominato dalle graduatorie d’istituto e già in vigenza di contratto ha sempre diritto a lasciare tale supplenza per un’altra che provenga da quelle ad esaurimento.
In sostanza a nulla rileveranno il numero di ore (la supplenza avuta dalle GI potrebbe anche essere un numero maggiore rispetto a quella da GAE) e la tipologia di contratto (la supplenza da GI potrebbe anche essere stata assegnata al 30/6 e non per forza essere “breve”).
È dunque possibile anche il caso del docente che lascia una supplenza di 18 ore assegnatagli dalle graduatorie d’istituto per una di poche ore (es. 7) assegnatagli dalle graduatorie ad esaurimento.
La supplenza da assegnare alla graduatoria ad esaurimento ha sempre priorità su quella già assegnata alla graduatoria d’istituto, indipendentemente dalle ore o dalla durata.