INEDITA SENTENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI MILANO FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL PARITARIO
Di particolare importanza, soprattutto a fronte dell’incertezza interpretativa nella giurisprudenza di merito sul riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie, è l’inedito orientamento del tribunale di Milano che, in controtendenza con le pronunce del medesimo foro, ha gettato le basi per un cambiamento di rotta che si spera sia in grado di smuovere la posizione cristallizzata assunta, fino ad oggi, sulla vexata quaestio.
La sentenza in commento, emessa dal giudice, dr.ssa Locati, il 06.09.2017, segna finalmente un’inversione di tendenza all’interno della magistratura milanese poco incline alle ragioni dei docenti lesi dal piano straordinario di immissione in ruolo della Legge 107/15.
La decisione del giudice di merito è motivata in modo adeguato e dettagliato sulla base del dato testuale della Legge n. 62/2000 e del D.L. n. 255/2001 le cui disposizioni di rango primario sono state violate dal CCNI dell’08.04.16 e dall’O.M. n.241 dell’08.04.16 per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.
Nei principali passaggi argomentativi della pronuncia in esame il magistrato, dr.ssa Locati, ha riportato un lungo e dettagliato elenco di provvedimenti che hanno accolto, sin dalla prima sentenza di Rimini (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) l'orientamento favorevole al riconoscimento del paritario (Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 cpc Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico) anche con riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002).
L'impianto argomentativo viene poi irrobustito con il richiamo all’ordinanza del Tribunale di Trieste n. 2300 del 03.10.2016 nella parte in cui ritiene “irragionevoleequiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole stataliai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento …omissis… e non valutarlo, viceversa, ai fini della mobilità”.
In verità, la sentenza andrebbe letta nella sua interezza per comprendere che si tratta di una vittoria a metà per il mancato accoglimento delle altre domande sollevate nel ricorso.
La vera novità di questa sentenza non è tanto il suo contenuto, non dissimile dalle molteplici pronunce favorevoli precedentemente emesse sul punto, quanto il fatto di aver avviato un’evoluzione interpretativa in seno al Tribunale di Milano, la cui linea predominante è sempre stata pro- Buona Scuola e, dunque, in aperto contrasto con le istanze dei docenti, finora costantemente negate dai giudici milanesi.
In una prospettiva ottimistica la decisione de qua potrà avere effetti positivi sui futuri processi e su quelli ancora pendenti a Milano con auspicabili esiti favorevoli per i docenti che rivendicano, a ragione, il riconoscimento del servizio paritario sia nelle procedure dei trasferimenti che per la ricostruzione di carriera.
L’orientamento giurisprudenziale oggi dominante non lascia, dunque, adito a dubbi di sorta: imprescindibile premessa per la realizzazione di un livello di equità del sistema scolastico senza più disparità di trattamento tra docenti sulla valutazione del servizio paritario.
Fiat iustitia ne pereat mundus : “Sia fatta giustizia affinché il mondo non perisca” così come recita l’iscrizione, di hegeliana memoria, sulla facciata marmorea del Palazzo di Giustizia di Milano.
In allegato le sentenze appena emesse