E’ un’estate nuovamente tormentata per migliaia di docenti che non sono riusciti ad avvicinarsi alle loro famiglie con la mobilità. Sono infatti alle prese con la domanda di assegnazione provvisoria, già presentata dai colleghi di infanzia e primaria e in dirittura d’arrivo (la scadenza è il 2 agosto) per la secondaria di primo e secondo grado. Il CCNI relativo alla mobilità in organico di fatto è stato sottoscritto e pubblicato nel giugno scorso, presenta quest’anno diversi nodi che a tutt’oggi sono rimasti completamente irrisolti.
Un punto assai controverso (e di fondamentale importanza) scaturisce dal fatto che quest’anno è stata eliminata la possibilità di inserire nella domanda codici di comuni e/o distretti, limitando quindi le scelte o alle singole scuole o ad un’intera provincia.
Nelle AP il codice del comune di ricongiungimento, da sempre, andava indicato prima di altre sedi. Con la soppressione del codice stesso (alla quale le Organizzazioni Sindacali affermano di essersi opposte fortemente) le cose si sono complicate. L’art. 7 del CCNI, al comma 10, afferma tra l’altro “Le preferenze relative alle scuole del comune o dell'ambito subcomunale dovranno necessariamente precedere le altre eventuali preferenze.”
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L'accordo, quindi, prevedeva evidentemente un livello intermedio simile ai vecchi distretti. Ci siamo ritrovati, invece, una piattaforma online disallineata rispetto a questo: l’ambito subcomunale è completamente sparito e non esiste una scelta intermedia tra provincia e singola scuola.
Ciò comporta, per i docenti che vivono nelle grandi città, una fortissima limitazione alle loro scelte, in quanto, seguendo alla lettera il contenuto del CCNI, si vedono costretti a rinunciare all’inserimento della provincia come scelta finale in quanto impossibilitati a farla precedere da TUTTE le istituzioni scolastiche del comune di ricongiungimento. Stando a CCNI infatti, se viene inserita la provincia senza aver inserito tutte le scuole del comune, la preferenza per la provincia non viene presa in considerazione.
Il 13 luglio le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI hanno presentato al MIUR una richiesta di interpretazione autentica per 3 punti controversi, di cui uno riguarda proprio le preferenze sintetiche.
Ne riportiamo uno stralcio, grazie alla collaborazione fornitaci dalla delegazione FLC CGIL trattante ai tavoli del MIUR:
"Oggetto: Richiesta urgente di interpretazione autentica art. 7 ipotesi di Ccni 21 giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 2 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola SNALS COFSAL chiedono con urgenza l’interpretazione autentica di alcune parti sia dell’art. 7, che dell’art. 17 dell’ipotesi di Ccni riguardante le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 21 giugno 2017.
Superamento della limitazione abnorme nel diritto ad esprimere preferenze prevista all’art. 7.
MOTIVAZIONE. All’art. 7 comma 10 dell’ipotesi di ccni 21 giugno 2017 è previsto l’obbligo ad esprimere nelle preferenze tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di preferenze per scuole di altri comuni. Tale norma c’è sempre stata. Solo che quest’anno, l’impossibilità (per la prima volta) a poter esprimere preferenze sintetiche quali comune o distretto (né l’ambito territoriale) per decisione dell’amministrazione (e non contrattuale) produce come conseguenza che, nei grandi comuni con più di 20 scuole nella primaria e 15 nella secondaria, non sia possibile né comprendere tutte le scuole del comune, né la possibilità di poterne indicare anche alcune di altri comuni, come sempre è stato. Pertanto occorre assolutamente trovare una soluzione a tale incomprensibile limitazione o applicando il vincolo suddetto solo ad una parte delle preferenze esprimibili, oppure ripristinando la possibilità di esprimere la preferenza sintetica comune prima di preferenze di altri comuni all’interno delle 20 o 15 complessivamente esprimibili.”
Il MIUR pare abbia fatto orecchie da mercante. Alla richiesta pressante di un chiarimento inequivocabile (perchè tale è solo l'intepretazione autentica), ha risposto con una FAQ, se possibile ancora meno chiara del CCNI.
La riportiamo testualmente:
D. In caso di ricongiungimento al familiare per i motivi di cui all'art. 7 comma 1, in quale ordine vanno indicate le preferenze nel modulo domanda, considerato che non è più possibile inserire il codice del comune di ricongiungimento prima di inserire eventuali scuole di comuni diversi?
R. Bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito
Se c’è volontà di chiarire, non appare in modo evidente da questa faq (tra l’altro, ben sappiamo che come fonte di diritto le FAQ non sono proprio la modalità più autorevole, ma tant’è… forse i docenti non meritano di più secondo il Ministero). Non sarebbe stato più facile scrivere: “Bisogna esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. Una volta inserita, le altre scelte possono essere ovunque nella provincia designata” ? Invece no. Siamo ancora a giocare sulle parole, sul lessico impiegato quasi con malizia, per fare in modo che ogni solerte funzionario USP possa a suo arbitrio decidere del futuro prossimo di migliaia di docenti.
Siamo così a suggerire a tutti gli USP che nella FAQ si dice che “ E’ possibile indicare…”. Il predicato “E’ possibile” non può essere prescrittivo, altrimenti ci sarebbe stato scritto “E’ fatto obbligo di…”. Purtroppo, abbiamo molti precedenti di non-applicazione da parte degli USP, che nel loro agire si sentono vincolati (e tutelati) solo dal contratto. Ci auguriamo che stavolta non si ripetano le stesse situazioni, ma siamo consapevoli che è una speranza destinata a rimanere inascoltata.
Per questo ancora una volta sarebbe stato necessario avere maggiore rispetto e considerazione dei docenti che di sicuro non meritano questo trattamento.
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