L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che regola le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, sottoscritta il 21 giugno scorso,nonostante la nota dei giorni scorsi, ha lasciato spazio a numerosi dubbi interpretativi
Partiamo quindi dalle certezze.
La nota n. 28578 del 27-06-2017 stabilisce le date per presentare la domanda.
I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia dal 10 al 20 luglio, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dal 24 luglio al 2 agosto.
Una novità rilevante, inserita nell’art 9 CCNI e ribadita anche dalla nota ministeriale di cui sopra, è che è stata fissata una data unica nazionale “improrogabile “ (aggettivo preso direttamente dal CCNI) per la conclusione delle operazioni di assegnazione e utilizzazione, ovvero il 31 agosto 2017. Questo ovviamente per porre rimedio al caos che anche lo scorso autunno si è creato all’inizio dell’anno scolastico, quando ogni provveditorato disponeva le AP secondo un proprio calendario, creando profonde e serie difficoltà per il corretto avvio delle lezioni, per non parlare degli insegnanti, che magari prendevano servizio nella sede di titolarità lontana centinaia di km e dopo qualche settimana abbandonavano le classi, magari a lezioni iniziate, perché avevano ottenuto assegnazione altrove.
La domanda si presenta su Istanze on Line ed è possibile presentarla per una sola provincia. Si possono esprimere fino a un massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Non è possibile fare domanda di assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità
Quali siano nello specifico le preferenze esprimibili il CCNI non lo specifica e anche la nota ministeriale non aggiunge niente di nuovo.Lo scorso anno, su Istanze on Line, si potevano inserire i codici di scuole, distretti, comuni e anche dell'intera provincia.
In relazione ai requisiti necessari per fare domanda, l’art. 7 ha subito delle modifiche che lasciano spazio a dubbi intepretativi.
Il primo che salta immediatamente agli occhi è che, per il ricongiungimento ai genitori, è richiesta, novità di quest’anno, la “convivenza” con il genitore stesso. Tale requisito invece non è previsto né per il ricongiungmento al coniuge né per il ricongiungimento ai figli, né per il ricongiungimento alla parte dell’unione civile. Negli anni scorsi, la certificazione anagrafica era richiesta solo per il generico “convivente”.
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie interprovinciali, la possibilità di fare domanda è stata ristretta ai seguenti casi
- docente che non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento
- docente che ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nessuna delle preferenze espresse
- docente che ha ottenuto trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento
- docente che ha ottenuto trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’articolo 13 del Ccni dell’11 aprile 2017
- docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello dove aveva precedenza
- docenti che hanno ottenuto trasferimento, ma per i quali siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.
A proposito di queste limitazioni, è da notare un fatto: le precedenze previste dall’art. 13 CCNI mobilità NON SONO le stesse previste all’interno del CCNI che regola le assegnazioni provvisorie. In particolare il CCNI mobilità non prevede alcuna precedenza per chi ha figli inferiori a sei anni o di età compresa tra i 6 e i 12 anni, cosa che invece è prevista da art. 8 CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie.
Allo stesso modo, CCNI assegnazioni prevede precedenza per chi assiste parente disabile grave e per chi assiste genitore disabile grave, fattispecie invece non previste per la mobilità interprovinciale nell’art 13 CCNI mobilità.
Secondo alcune interpretazioni inoltre, l’art. 7 conterrebbe anche il divieto, per chi avesse avuto esito positivo dalla mobilità interprovinciale sulla provincia di ricongiungimento, ma non sul comune, di chiedere AP provinciale salvo che non rientri tra chi ha diritto alle precedenze indicate nel contratto della mobilità ex art 13. Ma tale divieto si deduce “ per esclusione”, non essendo esplicitato da nessun articolo del CCNI. E questo rappresenta per i docenti un serio pericolo di arbitrarie decisioni da parte di ciascun USP, che, in assenza di specifica interpretazione autentica del Ministero, potrebbe decidere in autonomia, creando sperequazioni e differenze insostenibili tra docente e docente.
Le Organizzazioni sindacali hanno richiesto ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla corretta lettura di alcune parti del testo contrattuale (in particolare sull’articolo 7) . L’amministrazione si è riservata l’emanazione di una successiva nota che verrà preventivamente sottoposta al confronto con i sindacati.
Resta solo da augurarsi che tale nota venga emanata al più presto e che sia portatrice di certezze e di chiarimenti inequivocabili. I docenti ne hanno bisogno e meritano di veder tutelati i loro diritti.