di Paolo Pizzo - La guida è rivolta a tutti quei docenti che avranno un contratto FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI (ultimo giorno di scuola) indipendentemente dalla tipologia contrattuale attualmente in essere e dalla tipologia di assenza del titolare che sostituiscono. Chiariamo se il contratto che, di diritto, spetta al supplente, debba essere per tutto il periodo o solo per i giorni di impegno.
PREMESSA
La guida è rivolta a tutti quei docenti supplenti che avranno un contratto FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) indipendentemente dalla tipologia contrattuale attualmente in essere e dalla tipologia di assenza del titolare che sostituiscono: un supplente può arrivare “fino al termine delle lezioni” attraverso delle proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure direttamente (es. un posto che si è reso disponibile dopo il 31/12 causa aspettativa richiesta per tutto l’anno oppure un decesso ecc. o perché il docente titolare rientra nell’art. 37 del CCNL/2007).
- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che si rinnovano attraverso delle proroghe o delle conferme ai sensi degli art. 7/4 e 7/5 del D.M. 131/07 (tali contratti potrebbero essere cominciati anche ad inizio anno e con interruzioni per la sospensione delle lezioni si protrarranno “fino al termine delle lezioni”);
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12 o perché il titolare rientra nell’art. 37 del CCNL/2007 avendo già maturato un’assenza di 150/90 giorni dopo il 30 di aprile.
CHIARIAMO DUE COSE:
- Il supplente in sostituzione di un titolare collocato in malattia, maternità ecc. o in servizio su un posto che si è reso disponibile dopo il 31/12 (es. decesso del titolare) o perché rientra nell’art. 37 del CCNL/2007 e che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni”, IN NESSUN CASO potrà avere una supplenza DIRETTAMENTE fino al 30/6 O PER I MESI ESTIVI, a nulla rilevando il carattere di assenza della titolare (es. una maternità che copra anche i mesi estivi).
- Il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) ha SEMPRE diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami.
Su quest’ultimo punto chiediamo quindi di porre molta attenzione sia alle segreterie che ai docenti: la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami è che il contratto arrivi AL TERMINE DELLE LEZIONI (non importa come).
Soddisfatto questo elemento, il supplente RIMARRÀ IN SERVIZIO, con le differenze contrattuali che analizzeremo di seguito, anche per gli scrutini ed eventuali esami e NON POTRÀ QUINDI ESSERE SOSTITUITO PER TALI ADEMPIMENTI DAL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA.
PROROGA CONTRATTUALE O CONTRATTI PER I GIORNI NECESSARI?
Originariamente il MIUR aveva indicato che la proroga contrattuale doveva essere effettuata a tutti i docenti che arrivavano con un contratto fino al termine delle lezioni, indipendentemente se rientrassero o meno nell’art. 37 (aveva previsto un’estensione dell’art. 37 a tutti i supplenti):
La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevedeva che
"Tale disposizione (art. 37) - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.”
Tale nota è stata poi rettificata qualche giorno dopo con la n. 9038 del 17 giugno 2009, che recita:
“A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.
Da questa nota in poi si effettua la differenza tra “proroghe” e contratto per i “giorni strettamente necessari” di cui abbiamo riportato le differenze e anche gli esempi.
SUPPLENTI CHE RIENTRANO NELL’ART. 37 DEL CCNL/2007: PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI TITOLARI ASSENTI DA ALMENO 150 GIORNI O 90 SE CLASSI TERMINALI CHE SONO “RIENTRATI” O “NON “RIENTRATI” A DISPOSIZIONE A SCUOLA DOPO IL 30 APRILE
L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).
La norma va applicata sia NEL CASO DI RIENTRO DEL TITOLARE ASSENTE DOPO IL 30 APRILE (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia NEL CASO DI “MANCATO RIENTRO” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
C’è inoltre da precisare che tale articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia:
Per esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicherà ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perché classe “terminale”, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell’Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuità didattica, dovranno essere mantenuti in servizio.
Al supplente che rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto un CONTRATTO DI PROROGA con decorrenza dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI SCRUTINIO (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ESAMI CUI HA TITOLO A PARTECIPARE IL SUPPLENTE (esami se diversi da quelli di maturità).
IL CONTRATTO, QUINDI, NON DOVRÀ AVERE INTERRUZIONI O GIORNATE NON RETRIBUITE TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI E L’INIZIO DI SCRUTINI E/O ESAMI.
Ipotizzando che la scuola finisca l’8 giugno e gli scrutini siano fissati il 12 e il 14 giugno, il contratto originariamente stipulato fino all’8 giugno dovrà essere prorogato, senza nessuna interruzione, fino al 14 (compresa l’eventuale domenica).
Se poi tale docente insegna in una terza media, il contratto dal 9 giugno dovrà essere prorogato, SEMPRE SENZA NESSUNA INTERRUZIONE, fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 28 giugno).
Molte scuole ci segnalano a tal proposito di non essere subito a conoscenza dell’ultimo giorno di svolgimento degli esami perché il calendario degli stessi non è definitivo se non dopo gli scrutini.
In questi casi la scuola può far stipulare al supplente un contratto di proroga fino agli scrutini e solo successivamente effettuare un’altra proroga contrattuale fino all’ultimo giorno di esami nel momento in cui è a conoscenza del calendario degli stessi. L’IMPORTANTE È CHE IL SUPPLENTE ABBIA UN CONTRATTO CHE NON ESCLUDA NESSUN GIORNO E CHE COMPRENDA QUINDI TUTTO IL PERIODO CHE VA DAL TERMINE DELLE LEZIONI ALL’ULTIMO GIORNO D’ESAMI.
È possibile che il docente rientri nell’art. 37 per una classe terminale (assenza del titolare di 90 gg.) e per una non terminale (assenza del titolare di 150 gg.): la proroga per gli scrutini MA ANCHE per gli esami deve essere effettuata PER TUTTO L’ORARIO DI SERVIZIO DELLA SUPPLENZA e non solo per le ore che il supplente svolge in terza.
Ma è anche possibile che il supplente non rientri nell’art. 37 per la classe non terminale mentre rientri per quella terminale: nella classe II arrivi con un contratto fino al termine delle lezioni il cui titolare non ha però effettuato i 150 gg. di assenza richiesti dalla norma; per la classe terza, invece, abbia i 90 gg. richiesti dalla norma: anche in questo caso il contratto fino al termine degli esami deve essere prorogato PER TUTTO L’ORARIO DEL CONTRATTO indipendentemente da quante ore il supplente svolge in terza.
UN CASO PARTICOLARE: PROROGHE DEI CONTRATTI PUR NON RIENTRANDO NELL'ART. 37
Una supplente di Caserta pur non rientrando nell’art. 37 (il titolare aveva un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali), ha ottenuto in sede di conciliazione con l’UST di Caserta una proroga dell’originario contratto stipulato fino al termine delle lezioni compresi quindi anche i giorni intermedi non oggetto di impegni scolastici, contrariamente a quanto indicato nella nota MIUR sopra citata (secondo la nota, infatti, le sarebbe dovuto spettare un contratto per i giorni “strettamente necessari” e non una proroga, dal momento che non rientrava nella continuità stabilita dall’art. 37).
Si è ritenuto che “il termine di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” di cui al D.M. 131/07 deve necessariamente tenere conto anche delle ragioni di continuità tra le attività di insegnamento e quelle di valutazione (artt. 1/7 e 7/4).
L’UST ha dunque riconosciuto che la proroga contrattuale di cui all’art. 7/4, che normalmente viene utilizzata durante il periodo del normale svolgimento delle lezioni, deve valere anche per le valutazioni finali che occupano il supplente i giorni dopo il termine delle lezioni.
Probabilmente era questo il senso di quanto stabilito dal Ministero nella prima nota (n. 8556 del 10 giugno 2009) ma poi stranamente rettificata dopo soli 7 giorni (nota n. 9038 del 17 giugno 2009).
L’articolo
SUPPLENTI CHE NON RIENTRANO NELL’ART. 37 DEL CCNL/2007: PERSONALE CON CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI IN SOSTITUZIONE DI TITOLARE CON UN’ASSENZA INFERIORE A 150 GIORNI O 90 SE CLASSI TERMINALI
Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale.
Per rimanere nell’esempio citato in precedenza, il docente avrà un contratto solo per il 12 e il 14 giugno e poi un altro contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione.
Anche in questo caso il contratto per gli scrutini e per gli esami dev’essere predisposto PER TUTTE LE ORE del contratto che ha avuto termine l’8 giugno. Il riferimento contrattuale è infatti sempre quello “originario” che termina con il finire delle lezioni.
Non solo. Il contratto per gli esami dev’essere effettuato al supplente dal primo all’ultimo giorno degli esami indipendentemente da quali giorni sia impegnato nei lavori della Commissione.
Giova a tal proposito ricordare che la Commissione d’esame è un organo “perfetto” che quando opera ha bisogno della presenza di tutti i componenti, indipendentemente dall’impegno giornaliero dell’uno o dell’altro docente.
Il contratto per il periodo degli esami di un docente che non rientra nell’art. 37 dovrà quindi essere predisposto per tutto il periodo di esami, senza interruzioni, a nulla rilevando i giorni in cui il supplente è impegnato nello svolgimento degli stessi.
Se così non fosse, la Commissione si troverebbe in alcuni giorni formalmente completa di tutti i suoi elementi; in altri, cioè quelli in cui il supplente non è impegnato, formalmente incompleta.
Oltre a creare anche qualche situazione di disparità nella divisione dei carichi di lavoro all’interno della stessa Commissione (il supplente se vorrà più giorni di contratto sicuramente si “offrirà” più degli altri nel presiedere per esempio i giorni degli scritti), una “non presenza” del supplente facente parte della Commissione potrebbe essere ritenuto un vizio di forma.
ESAMI DI STATO II GRADO
Fermo restando che quanto esposto nella normativa citata e negli esempi riportati vale per gli scrutini di tutti gli ordini di scuola (e per gli Esami di Stato di I grado), per ciò che riguarda invece gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007):
1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..
PER CHI INVECE HA UN CONTRATTO FINO AL 30/6 (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007):
Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.