Lalla - Spesso i docenti si trovano a dover scegliere, in sede di convocazione, tra una supplenza in sede conveniente ma attribuita fino al 30 giugno, e una supplenza fino al 31 agosto. Quali sono le differenze tra le due tipologie di supplenza?
Nella normativa la supplenza al 31 agosto viene definita “annuale”, quella al 30 giugno “fino al termine delle attività didattiche”.
Ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza poiché l'anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni.
La differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che di solito i docenti precari ammortizzano con la richiesta dell' indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante.
Un'altra differenza che comincerà ad essere rilevante a partire dall'a.s. 2013/14 sarà quella relativa alla monetizzazione delle ferie. La spending review del 2012 e poi la Legge di Stabilità 2013 hanno stabilito che per i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie saranno monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto
Vi invitiamo a leggere una scheda di sintesi elaborata dallo Snals
Con il contratto al 30 giugno inoltre (per molti docenti è un bene, dati i tempi che corrono, ma ci sono varie correnti di pensiero in merito) si riceve subito il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre con un contratto al 31 agosto se un nuovo contratto decorre dal 1° settembre successivo questo verrebbe accantonato e liquidato a fine carriera. (la richiesta va presentata in segreteria la liquidazione avviene entro 6 mesi dalla richiesta)
Va inoltre ricordato che, sulla base delle Istruzioni operative diramate dal Miur con lacircolare del 30 agosto 2013 , “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, l'aspirante può rinunciare senza alcun tipo di penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Pertanto, è possibile lasciare una supplenza già accettata fino al 30 giugno esclusivamente per una supplenza fino al 31 agosto, sia per la stessa graduatoria che per altra, unicamente se il cambio avviene " Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni" ed "esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti"
Queste due espressioni hanno creato non pochi problemi in sede di assegnazione delle supplenze negli anni scorsi. In alcune province infatti il “periodo per il completamento delle operazioni” che in linea teorica dovrebbe essere di una quindicina di giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, di fatto si prolunga anche ben oltre l'inizio delle lezioni.
Ma l'espressione che più di ogni altra ha creato problemi è “prima della stipula dei relativi contratti”.
A nostro parere con l'espressione “stipula dei relativi contratti” deve intendersi la presa di servizio, in quanto dopo questo adempimento il il docente esplica tutte le funzioni dell'incarico che gli è stato conferito (fa lezione, usufruisce del giorno libero, e soprattutto viene retribuito). A volte tra la presa di servizio e la firma concreta del contratto può trascorrere anche qualche settimana, un lasso di tempo troppo lungo nel quale il docente non può sentirsi libero dal vincolo con l'istituzione scolastica nella quale sta operando.
Per venire incontro a questo tipo di esigenze dei docenti, alcuni Ambiti territoriali derogano espressamente dalla presa di servizio immediata, concedendo ai docenti più tempo (confermando quindi implicitamente il significato di stipula del contratto = presa di servizio).
Non è invece possibile lasciare la supplenza già accettata per una nuova supplenza più comoda per quanto riguarda la sede
Nessuna differenza nell'attribuzione del punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento o di istituto.
Lo speciale di Orizzonte Scuola Supplenze 2013/2014