Le disponibilità non nascono sotto un cavolo, se sono autorizzate le classi sono esistenti al 1° settembre !!! Quando le classi sono autorizzate successivamente alla formulazione dell'organico di diritto, le ore per ciascuna cdc sono inserite in organico di fatto.

Alcune disponiblità sono CANNIBALIZZATE in modo ILLEGALE dai docenti di ruolo sottrandole alle disponibilità per le convoczioni dell'USP!!! Ci sono dei DS che frazionano cattedre intere di 18 ore dividendole in spezzoni da sei ore e distribuendole ai docenti di ruolo raggiungendo le 24 ore ABBUFFATI COME PORCI DAI DS COMPIACENTI a danno dei PRECARI !!!

DENUNCIAMO QUESTE ILLEGALITA' !!!!!

Per quanto riguarda gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore l'Ufficio Scolastico provinciale ha facoltà di utilizzarle per comporre cattedre da attribuire ai docenti supplenti tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Terminata questa fase, se le ore in questione non sono state utilizzate, vengono restituite alla scuola in cui vi è la disponibilità e devono essere assegnate dal Dirigente Scolastico tenendo conto, naturalmente della normativa, che provvederà ad attribuirli secondo questo ordine:

1) ai docenti a tempo determinato, in servizio presso quella scuola, con diritto al completamento di orario

2) ai docenti in servizio presso quella scuola

a) prima ai docenti a tempo indeterminato
b) poi a docenti a tempo determinato

3) Solo dopo aver esaurito questa fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, il Dirigente Scolastico ricorrerà alle Graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Si viene così a determinare, per il personale docente precario la possibilità di poter usufruire anche di poche ore di servizio per avere il punteggio annuale necessario ai fini della graduatoria, nonchè un minimo di retribuzione.

Quesiti

1) il docente a tempo determinato che debba completare l'orario, può con uno spezzone, superare le 18 ore?

No, il completamento deve avvenire "fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo", (art. 4 Regolamento delle supplenze), quindi 18 ore nella scuola secondaria. Le ore oltre le 18 possono invece essere conferite come "aggiuntive", tenendo sempre conto della procedura.

2) Quante ore aggiuntive è possibile accettare?

Le ore aggiuntive all'orario intero di cattedra possono essere max 6: "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali." (art. 1 Regolamento delle supplenze)

3) Qual è il requisito per poter accettare lo spezzone pari o inferiore a 6 ore?

L'abilitazione per la specifica classe di concorso

4) Il completamento con spezzoni pari o inferiori a 6 ore spetta anche al docente di sostegno?

Sì, nulla vieta di svolgere servizio nello stesso anno scolastico per il sostegno e per classe comune, purchè in possesso della specifica abilitazione.

5) Lo spezzone pari o inferiore a 6 ore può essere assegnato d'ufficio dal Dirigente Scolastico?

No, la proposta degli spezzoni deve essere estesa a tutti i docenti, bisogna individuare eventuali criteri di scelta in caso di pari requisiti, inoltre lo spezzone può essere attribuito solo con il consenso del docente.

QUESTE SONO ORE ESISTENTI AL 1° SETTEMBRE E FINO AL 30 GIUGNO !! QUINDI VANNO ATTRIBUITE DA GI !!! NON DAL SALVAPRECARI !!