Durante l’incontro tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione, tenutosi il 25 maggio, si è discusso sulla call veloce (chiamata lampo) che caratterizzerà le nuove immissioni in ruolo previste dal Decreto scuola in discussione al Parlamento in questi giorni. Ricordiamo che la "call veloce", è stata introdotta dal comma 17 bis dell'art. 1 della Legge 159/2019, al fine di dare la possibilità ai vincitori di concorso, agli iscritti nelle GAE e agli idonei di concorso di spostarsi su loro richiesta in altre regioni per essere assunti, con l'obbligo però di permanenza nella sede scelta per almeno cinque anni.
Ultimate le operazioni annuali di immissione in ruolo, le assunzioni della call veloce saranno effettuate sui posti che risulteranno ancora vacanti e disponibili.
Le disponibilità saranno pubblicate sui siti internet dei rispettivi uffici e gli interessati potranno produrre le istanze per concorrere a tali posti e indicare i posti per cui vogliono partecipare (classi di concorso e tipologia di posti) e le graduatorie di provenienza che daranno l’accesso alla call veloce.
I docenti inseriti nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo potranno presentare la domanda per una sola regione diversa da quella in cui sono inseriti e indicarne la provincia o le province di destinazione, fornendo anche l’ordine di preferenza tra le diverse province.
I docenti inseriti nelle GAE, in alternativa alla domanda per un’altra regione (e le eventuali opzioni riferite alle province da individuare), potranno presentare istanza per altre province della stessa regione in cui sono già collocati.
I docenti che prenderanno parte alla call veloce avranno il punteggio, le preferenze e le precedenze già acquisite a sistema e che deriveranno dalla graduatoria di provenienza.
Sarà aperta una piattaforma ministeriale e le istanze dovranno essere presentate entro i 5 giorni dall’apertura della funzione.
La pubblicazione delle graduatorie di coloro che hanno aderito alla call veloce e l’intero processo di assunzione degli interessati dovrà concludersi entro il 10 settembre dell’a.s. di riferimento, con immissioni in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre.
Le assunzioni verranno ripartite al 50% tra graduatorie di merito e GAE.
Per le graduatorie concorsuali sarà rispettato il seguente ordine:
- graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami nell’ordine temporale dei relativi bandi;
- graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
- graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
Coloro che saranno immessi in ruolo non saranno più presenti in qualsiasi altra graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari di altre procedure nelle quali siano inseriti.
Questo il testo della norma che interessa la Call veloce
La normativa di riferimento è l’art.1, comma 17, della legge 159 del 20 dicembre 2019.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l’aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.