Finalmente il buonsenso ha prevalso e sono stati apportati alcuni importanti correttiviagli "orrori" della Buona Scuola", dichiarano dal M5S in una nota ufficiale. Tutto questo dovrebbe, in sostanza, portare buone notizie per i docenti abilitati di II fascia d’Istituto, in quanto il Pd ha aperto alle richieste avanzate dal Movimento: inserire tutti gli abilitati in graduatorie di merito regionali a scorrimento per l'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, in base al fabbisogno reale delle scuole.
Sono passati già tre anni, da quando Renzi ha promesso che con la Buona Scuola avremmo avuto lo stop alla "supplentite": eppure oggi ci sono ancora 140 mila supplentite – spiegano nel comunicato del M5S. Bambini e ragazzi disabili continuano a cambiare docente di sostegno a ritmo serrato, anche 5 cambi all'anno. E il precariato, che doveva finire anch'esso? Esiste ancora: i docenti abilitati esclusi dal concorso vengono tuttora utilizzati come precari. Un disastro, al quale il M5S da quattro anni sta cercando di porre rimedio con continue battaglie parlamentari. Che portano risultati come quello di ieri: finalmente il buonsenso ha prevalso e sono stati apportati alcuni importanti correttivi agli "orrori" della Buona Scuola.
Nella bozza di parere del Pd (Ghizzoni) sullo schema di decreto relativo al reclutamento, si prevede infatti, l'inserimento di tutti gli abilitati in graduatorie di merito regionali a scorrimento per l'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, in base al fabbisogno reale delle scuole. Tra le altre nostre proposte accolte nella bozza di parere della maggioranza ricordiamo anche quella che concerne l’immediata assunzione dei docenti delle GAE e del concorso 2016, includendo anche gli idonei oltre il limite del 10% stabilito dalla legge 107, che abbiamo sempre considerato iniquo e incostituzionale. Finalmente a vincere sono stati i diritti dei docenti, il buonsenso, la tutela della continuità didattica e il bene degli studenti. In particolare, stiamo cercando proprio in queste ore di apportare ulteriori correttivi da inserire nel parere, a partire da quello per fare in modo che, rispetto all'attribuzione del punteggio nelle graduatorie regionali di merito, la prova orale non abbia un peso sproporzionato rispetto ai titoli.
Se questo e ad altri correttivi verranno accolti, valuteremo seriamente il ritiro del nostro parere alternativo, presentato ieri in commissione Cultura.
Manuela Ghizzoni dalla sua pagina Fb,al riguardo ha dichiarato:sono relatrice del decreto legislativo che riforma profondamente il percorso per la formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti di scuola media e superiore. In esso si disciplina anche la fase transitoria dal vecchio al nuovo sistema. L'attenzione su questo provvedimento è molto alta da parte dei giovani che desiderano accedere alla professione docente, dei docenti precari e di chi ha interesse alla qualità del nostro sistema di istruzione. Le attese erano molte, come le richieste, in alcuni casi peraltro confliggenti.
Sebbene il lavoro non sia finito, poiché il voto sul parere è previsto per giovedì, a valle della discussione in seno alla Commissione, diverse risposte sono già delineate- continua la Ghizzoni- anche se non è stato possibile dare riscontro a tutte le istanze. Come vedete, il parere è un testo lungo, complesso, articolato. È frutto di un'analisi approfondita del testo originale e di tutte le sollecitazioni giunte all'attenzione della Commissione, nonché di un confronto in seno ai gruppi parlamentari e al Governo. Ovviamente la sua redazione - e le scelte che l'hanno guidato - ha impegnato gran parte della giornata di ieri e di lunedì.
Di seguito la bozza parere:
Premesso che:
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il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, introdotto dalla legge 107/2015 e dallo schema di decreto legislativo in esame, è profondamente diverso dai precedenti in quanto tiene indissolubilmente unita la fase della selezione con quella della formazione;
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la legge stabilisce, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la co-progettazione tra scuola e università o istituzioni AFAM nel percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti e nella valutazione, al termine del triennio di formazione e tirocinio, del possesso da parte loro delle necessarie competenze professionali e attitudini personali;
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il nuovo sistema ha un duplice obiettivo: da un lato, attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, eliminando il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo dovuto all’aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell’accesso al ruolo che invece, d’ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali; da un altro lato, costruire un percorso verticale che conduca alla conoscenza e all’esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all’adeguata acquisizione di quelle conoscenze e competenze disciplinari, culturali, docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell’esperienza reale del complesso universo scolastico a vantaggio dell’apprendimento critico e consapevole e dell’acquisizione di competenze da parte degli studenti;
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in riferimento alle abilitazioni conseguite in un altro Paese UE, la disciplina non cambia rispetto a quella vigente in quanto la norma del decreto legislativo 15/2016 non prevede un riconoscimento automatico del titolo conseguito all’estero, bensì la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti;
Esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
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Dare atto nel titolo e nelle premesse del decreto in esame dei principi direttivi dell’articolo 1, comma 181, lettera b) e lettera c), n. 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno; conseguentemente, espungere dall’AG 378 i relativi riferimenti;
con riferimento all’articolo 1:
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al comma 1, esplicitare che l’atto in parola include i docenti tecnico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti comuni che quelli di sostegno;
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al comma 3, esplicitare che il sistema disposto al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servizio di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel successivo art. 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali del triennio successivo al concorso;
con riferimento all’articolo 2:
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al comma 1, lettera b), sostituire la dizione “percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio” con “percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito denominato percorso FIT”. Conseguentemente il testo dello schema di decreto sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica “percorso FIT”;
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dopo il comma 1, aggiungere, per maggiore leggibilità delle norme, un comma che descriva sinteticamente l’articolazione del percorso FIT, ai sensi del Capo III, come segue:
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un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, di cui all’articolo 9;
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un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;
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un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11.
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al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM, esplicitare che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale, composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di cui all’articolo 9;
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dopo il comma 2 aggiungere un comma che, richiamando i contenuti dei commi 3 e 4 dell’art. 1, esplicita gli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:
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le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
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le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
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la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
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la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.
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dopo il comma 2, aggiungere un comma per esplicitare che il percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
con riferimento all’articolo 3:
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al comma 2, modificare la previsione disposta affinché i posti messi a concorso siano quelli che si attende si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il concorso è bandito;
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dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili in due annualità successive, chiarire se i vincitori saranno ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno contestualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi;
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al comma 4, prevedere che il regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad un decreto non regolamentare le altre materie, ivi comprese le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui all’articolo 12, comma 2, i criteri per l’assegnazione ad esse dei titolari di contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la maturazione di esperienze formative differenziate, e per l’individuazione delle scuole polo;
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in coerenza con la condizione precedente,sopprimere il comma 5;
con riferimento all’articolo 4:
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al comma 1, integrare le finalità del riordino e dell’aggiornamento periodico delle classi di concorso con quella di valorizzazione culturale della professione docente;
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dopo il comma 1, aggiungere un comma per disporre che, per l’adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
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per coerenza espositiva, inserire la disposizione del comma 2 – relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è dedicato ai requisiti di accesso al concorso;
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al comma 3 esplicitare che le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa;
con riferimento all’articolo 5:
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al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), relativamente ai 24 CFU/CFA, specificare che essi siano acquisiti in forma curricolare o extra curricolare, espungendo la necessità della “certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli”;
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al comma 1 e al comma 2, sopprimere la lettera c) in quanto, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze linguistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sopprimere il comma 4;
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aggiungere in fondo all’articolo un comma che contenga la disposizione già prevista all’articolo 4, comma 2, così modificata: “Con il decreto di cui al comma 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati”.
con riferimento all’articolo 6:
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ai commi 2, 3 e 5, specificare che le prove scritte siano tese all’accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;
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al comma 4, integrare la disposizione specificando che la prova orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in particolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nell’ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;
con riferimento all’articolo 7:
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riformulare i commi 3 e 4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conseguenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ristretto e certo, l’elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;
con riferimento all’articolo 8:
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modificare la rubrica come segue: «Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento»;
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al comma 1, esplicitare che il contratto triennale retribuito è «di formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT»;
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riformulare i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:
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il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;
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il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;
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il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripristinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;
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al comma 4, lettere a) e b), semplificare il testo espungendo le parole «per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo», che trovano più coerente collocazione all’articolo 9 specificatamente dedicato alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresì, «la graduale assunzione di autonome funzioni docenti» con «le attività di insegnamento»;
con riferimento all’articolo 9:
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modificare la rubrica dell’articolo aggiungendo le parole “e corso di specializzazione”;
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ai commi 1 e 3, specificare che i titolari di contratto FIT, su posto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al termine, il relativo diploma di specializzazione, inserendo altresì quanto espunto dall’articolo 8, comma 4, lettere a) e b), e cioè che il corso è istituito, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; prevedere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensì preveda la frequenza obbligatoria;
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al comma 2, sostituire la parola “Ministero” con “Ministro”, correggere l’anno del decreto ministeriale n. 270 e disporre che l’ordinamento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale;
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al comma 2,lettera a), e al comma 4, lettera a), aggiungere la “valutazione” tra i campi di preparazione del corso;
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sdoppiare i contenuti dispositivi del comma 2,lettera b), e del comma 4, lettera b), affinché siano separate ed esplicitate le attività di tirocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/CFA corrispondenti;
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al comma 2 e al comma 4, prevedere che i 60 CFU/CFA possano ricomprendere attività formative opzionali volte all’acquisizione di particolari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell’insegnamento in modalità CLIL;
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al comma 6, prevedere che l’ordinamento didattico del corso di specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente scolastico dell’ambito territoriale di riferimento e i tutor del contrattista; prevedere, inoltre, che i tutor possono avvalersi dell’esonero, integrale o parziale, dall’insegnamento, nei limiti di cui all’articolo1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315;
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dopo il comma 6 prevedere in apposito comma che gli organi collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializzazione comprendano comunque i docenti, i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative; coordinare altresì la disposizione con quella dell’articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del percorso FIT;
con riferimento all’articolo 10:
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al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, utilizzare la dizione “tutor universitario o accademico” in luogo di “tutor universitario”;
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al comma 2, modificare inoltre la disposizione al fine di declinare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; disporre inoltre che tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole coinvolte nel percorso FIT;
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al comma 3, specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell’ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;
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specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;
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chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, è effettuata dalla commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;
con riferimento all’articolo 11:
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al comma 2, modificare la disposizione aumentando da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi e prevedendo altresì il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e a laboratori; disporre inoltre che questi laboratori possano essere frequentati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;
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al comma 3 specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nell’ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;
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specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;
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chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;
con riferimento all’articolo 12:
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sulla base delle positive esperienze pregresse, integrare le figure del tutor universitario o accademico e del tutor scolastico con quella del tutor coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all’intero testo del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tutoriali con tutor coordinatori;
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inserire la disposizione che siano disciplinate, con apposito decreto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le figure dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, con particolare riferimento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione; ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affidamento degli incarichi di tutor; alle condizioni di esonero parziale dall’insegnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;
con riferimento all’articolo 13:
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valutata la complessità dell’impianto proposto in relazione alla natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell’intero percorso FIT e dei suoi singoli e successivi momenti valutativi, riformulare interamente l’articolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove graduatorie, differentemente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l’accesso al ruolo; conseguentemente, valutare l’opportunità che il primo servizio di ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il contrattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;
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relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione finale complessiva del percorso FIT ai fini dell’accesso al ruolo, esplicitarne criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli previsti dal DM 850/2015 per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;
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prevedere che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valutazione finale sia positiva, assolva agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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sopprimere il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata dall’articolo 3; prevedere tuttavia che la commissione di valutazione del terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell’accesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;
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al comma 7, esplicitare che il riferimento alla “validità dei titoli eventualmente già conseguiti” riguarda il diploma di specializzazione;
con riferimento all’articolo 14:
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al comma 1 specificare che l’attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali in questo campo;
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al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orientamenti normativi della pubblica amministrazione, chiarire che la Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito all’organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di governance del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;
con riferimento all’articolo 15 e all’articolo 16:
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per una migliore leggibilità della norma, riservare il comma 1 a chiarire che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di cui all’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, e disciplinare in un comma successivo la possibilità che nelle scuole paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall’immatricolazione a tale corso;
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al comma 2, espungere la previsione che possano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all’articolo 9 i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all’articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori;
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aggiungere in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabilisca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo valutabile nell’ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;
con riferimento all’articolo 17:
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al fine di passare in modo graduale dall’attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introducendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e disponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto dell’esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, valutare la revisione dell’intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:
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Prevedere che il 50% dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, c. 114, della legge 107/2015, anche in deroga al limite del 10% previsto dall’art. 400, c. 15, del d.lgs 297/94, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;
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Prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l’anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli (incluso il servizio) posseduti e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservata una quota significativa del punteggio complessivo in base al quale sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l’immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell’ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera D), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato.
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Prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, da svolgersi contemporaneamente ai concorsi di cui al Capo II, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera D). Per l’ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all’art. 6, c. 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica.
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Al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera A), ai candidati abilitati di cui alla lettera B) sarà riservata annualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100% di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decresca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/21 sarà riservata in parte, con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera C) e, per la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e al percorso FIT a regime di cui al presente decreto.
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Il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della quota riservata ai candidati di cui alla lettera C), sarà bandito nell’anno 2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l’anno scolastico 2019/20.
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Prevedere che i necessari provvedimenti ministeriali siano emanati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all’intero sistema.
con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:
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disporre che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituti dal decreto in esame sia esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali con minoranze linguistiche riconosciute;
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introdurre una clausola abrogativa espressa che rechi l’indicazione puntuale delle disposizioni abrogate;
nonché con le seguenti osservazioni:
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al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata e paritetica di cui all’articolo 2, comma 2, individuare le modalità tramite le quali le convenzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano sedi di tirocinio;
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al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola inclusiva, valutare se inserire espressamente nell’articolo 9 che, per i posti comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione;
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all’articolo 9, valutare se il tirocinio diretto non debba prevedere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della classe;
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valutare l’opportunità che, per l’affidamento delle attività di laboratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;
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nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all’articolo 5 siano acquisiti, in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all’interno del piano di studi per il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma accademico di primo o secondo livello, introdurre una norma che tuteli sia gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conseguenze derivanti dall’inevitabile impossibilità a rispettare la durata regolare degli studi;
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stante l’attuale situazione di forte diminuzione degli organici docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale delle assunzioni in dipendenza del turn-over, valutare la possibilità di assegnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente alla necessità derivanti dall’assolvimento dei nuovi e pesanti impegni derivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della formazione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;
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al fine di consentire a docenti della scuola di dare un importante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei nuovi docenti valutare la possibilità di disporre che i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazionale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio nella scuola;
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valutare la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del secondo anno del contratto FIT.
In allegato lo Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (377).