Sono molti i nodi ancora da sciogliere in merito alla piena attuazione della L.107, che entrerà a pieno regime solo dall'anno scolastico 2016-2017.
Uno degli aspetti più dibattuti e controversi riguarda proprio il tanto atteso “organico di potenziamento” entrato il 1° dicembre nelle nostre scuole sotto forma di un esercito di 47.465 docenti, in seguito all'ultima fase delle mega-assunzioni, la cosiddetta “fase C”.
Quali attività dovranno svolgere questi docenti, che ormai nelle scuole sono “quelli della fase C”? Avranno compiti e “dignità” diversa rispetto ai docenti di “posto comune”? Saranno possibili situazioni di incarichi “misti” tra posto comune e attività di potenziamento? O saranno destinati solo a fare supplenze brevi e progettini, in una condizione che potrebbe arrivare addirittura ad inquadrarli come docenti di serie B?
Ma una delle domande più frequenti sembra essere questa: cosa ne sarà dell'organico di fatto, che nella prima stesura della legge si prevedeva parte integrante dell'organico dell'autonomia?
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Questione che potrebbe in parte risolvere l'impossibilità oggettiva di trovare una collocazione dignitosa a questi docenti, dal momento che le richieste delle scuole, in merito alla segnalazione al Ministero del loro fabbisogno di personale per specifiche attività di potenziamento, sono state clamorosamente disattese.
A molte di questi dilemmi pare rispondere in parte la nota 2805 del 11.12.15 del Miur, volta a fornire indicazioni per “l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa” che le scuole dovranno produrre entro il 15 Gennaio 2016.
Dalla nota si evince, in linea tra l'altro con quanto già delineato dalla Legge 107, ma ancora non ben digerito, che l'organico dell'autonomia (comprendente posti comuni, di sostegno e potenziamento) “andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi”. Già la legge, infatti, nel comma 85, in merito all'annosa questione delle “supplenze brevi”, chiariva che queste andavano distribuite su tutto l'organico dell'autonomia, facendo emergere, con evidenza, che iniqua sarebbe stata la scelta di destinare a questo compito i soli docenti sul potenziamento. Ma accetteranno le nuove regole i docenti di vecchio ruolo ? O regnerà sovrana l'inveterata regola della gerarchia ?
Altra questione sensibile, che la nota sembrerebbe affrontare in modo molto cauto, è quella inerente all'organico di fatto. Da quanto si evince, parrebbero riconfermate le vecchie intenzioni del legislatore circa l'integrazione dell'organico di fatto all'interno dell'organico dell'autonomia, abbandonate poi nella stesura definitiva della legge. Sotto il paragrafo dedicato proprio alla gestione dell'organico dell'autonomia, riaffiora questo tema, e la nota così si esprime: “l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la "tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente”.
Da ciò si evincerebbe un primo timido segnale in questa direzione. Pare chiaro che l'assorbimento dell'organico di fatto, all'interno dell'organico dell'autonomia, si voglia “progressivo” e affidato, inizialmente, alle quote di autonomia e spazi di flessibilità evitando probabilmente di legiferare secondo un indirizzo univoco. Cautela? Sordina?
Insomma, tutto sembrerebbe coerente con le intenzioni migliorative delle legge, che legano la progettazione del PTOF, come anche la nota più volte sottolinea, a priorità ed obiettivi scaturiti dal procedimento di auto-valutazione delle scuole. In sintesi il PTOF va elaborato sulla base di quanto emerso dal RAV (Rapporto di Auto Valutazione), in modo che le attività di potenziamento siano strettamente correlate a quanto emerso da questa procedura. Un legame che dovrebbe realizzare in pieno l'autonomia scolastica, argomento forte della riforma, e quindi valorizzare specificità e identità dei singoli istituti secondo obiettivi differenziati.
L'organico di potenziamento, come le singole attività di potenziamento ad esso legato a stretto giro, quindi sarebbe, come la nota più volte tiene a precisare, un “nuovo strumento” volto a delineare “identità”.
Ma a questo punto, c'è da chiedersi: come si concilia tutto questo con l'assegnazione coatta di insegnanti non richiesti dai singoli istituti, contrariamente a quanto così ben disposto? Insegnanti che molto spesso, non solo non sono stati richiesti, perché non in linea con gli obiettivi emersi dal RAV, ma addirittura non hanno niente a che a fare con lo stesso profilo dell'istituto, abilitati in classi di concorso in esso neanche presenti.
E, quindi, come potrà essere possibile, come la nota richiede, superare differenze e discrimine tra posti comuni e posti di potenziamento? Docenti di seria A e docenti di “fase C”.
Quale docente di vecchio ruolo potrebbe ambire a compiti cotanto appetibili?
Come fare seguito seriamente agli obiettivi emersi dal RAV?
La legge aveva veramente le intenzioni che dichiarava?
Intanto con la timida e auto-gestita integrazione dell'organico di fatto all'interno dell'organico dell'autonomia, parrebbe però consolidarsi uno degli obiettivi della legge meglio calibrati: risparmiare?
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