Il Miur ha reso nuovamente disponibile su Istanze on Line la funzione per richiedere la ricostruzione di carriera la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre. La domanda può essere presenta dai docenti che dopo l'immissione in ruolo hanno superato l’anno di prova. Ricordiamo che la ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolo nell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro.
Va inoltre tenuto conto che gli anni di preruolo vengono riconosciuti non in maniera completa dovendo considerare che solo i primi quattro sono calcolati per intero, mentre per gli altri viene considerata solo una parte (per la precisione, solo i due terzi) e che l'anno 2013 (solare) è ancora bloccato riguardo agli anni validi per l'anzianità di servizio (come ampiamente spiegato qui su PSN) e quindi non fa parte del conteggio.
La funzione che dovrebbe consentire una velocizzazione dei tempi di elaborazione della domanda, tempi spesso lunghissimi visto che a distanza di anni tanti lamentano ancora la mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera che consente il riconoscimento degli scatti stipendiali.
L'istanza, destinata al personale immesso in ruolo che ha superato l'anno di prova, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo:
La procedura attivata sostituisce, già dallo scorso anno scolastico, la richiesta cartacea precedentemente in uso. Con una applicazione separata, messa a disposizione dal Miur, bisogna presentare separatamente la dichiarazione dei servizi come mostrato nella schermata di seguito estratta provando la nuova applicazione on line:
Ricordiamo che allo scopo il Miur ha reso disponibile, sempre a partire già dallo scorso anno, un'altra applicazione specifica per la dichiarazione dei servizi grazie alla quale sarà possibile elencare i servizi svolti senza pertanto presentare la documentazione cartacea come avveniva in passato ed informatizzando completamente la procedura di riconoscimento dei servizi:
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).
Quando si presenta la domanda
La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per permetterne l'applicazione al Ministero dell'Economia
I servizi valutabili
- Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
- Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
Qui uno speciale di PSN su ricostruzione di carriera
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