"La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente" Circolare Inps 68 del 11/05/2018.
La corresponsione dell'assegno spetta ai dipendenti che ne facciano richiesta e che presentino un reddito familiare complessivo derivante per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente.
Annualmente è quindi necessario presentare domanda per la rideterminazione dell'assegno che avrà validità dal 1 Luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo, quindi al 30 giugno di ogni anno vengono sospese tutte le erogazioni fino alla presentazione di nuova istanza.
L'importo dell'assegno è determinato in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito percepito; pertanto in caso di variazione della composizione del nucleo familiare va presentata, entro 30 gg, nuova istanza per la rideterminazione dell'importo o la cessazione della corresponsione. L'A.N.F. non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.
Il modello di domanda per l'Assegno al Nucleo Familiare, completo dei suoi dati, deve essere presentato nel caso di personale periferico amministrato dalle RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato):
- al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
- inviato per posta direttamente alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)
- all'Ufficio responsabile dell'amministrazione che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle Amministrazioni Centrali
In base al Decreto Legge 445 del 2000 (Testo Unico dell'autocertificazione) è obbligo dell'amministrazione a cui viene presentata la domanda per l'assegno al nucleo familiare effettuare, tramite gli uffici Comunali preposti, accertamenti sulle autocertificazioni.
Per chi volesse approfondire qui la normativa DL 69/88
Ricordiamo che il datore di lavoro deve corrispondere l'ANF nel termine prescrizionale di 5 anni, quindi non vi è una effettiva urgenza di presentare l'istanza entro il 1 luglio.
In allegato la tabella con i livelli reddituali.
Per il Modello di domanda Assegno per il Nucleo Familiare anno 2018 (reddito 2017):
Modello di domanda Assegno per il Nucleo Familiare anno 2018 (reddito 2017) | |
Martedì, 26 Giugno 2018 23:10 26.47 KB 13.336 | Scarica |