Il 31 dicembre, termine di scadenza per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, è alle porte e il cattivo funzionamento della sezione di Istanze on Line relativa alla dichiarazione dei servizi sta rovinando il periodo natalizio a moltissimi insegnanti.
Sono in tanti infatti i docenti che, avendo superato l’anno di prova, soprattutto negli ultimi due anni, si sono dedicati alla ricostruzione di carriera, tuttavia, restano ancora molti dubbi da sciogliere. Vediamo i principali:
-La ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolo nell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro.
- Gli anni di preruolo vengono riconosciuti non in maniera completa. Innanzi tutto ricordiamo che il 2013 (solare) è ancora bloccato (come ampiamente spiegato qui su PSN) e quindi non fa parte del conteggio. Inoltre, occorre considerare che solo i primi quattro sono calcolati per intero, mentre per gli altri viene considerata solo una parte (per la precisione, solo i due terzi). Facciamo un esempio pratico:
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Docente con 13 anni di preruolo: Di questi 13 anni, il 2013 (solare) non viene considerato, quindi ne restano 12. Di questi 12, i primi quattro vengono calcolati per intero. Per gli altri 8, il calcolo avviene a 2/3.
Ovvero: 8x12 = 96 (mesi). I 2/3 di 96 corrispondono a 64 mesi, ovvero a 5 anni e 4 mesi. In tutto quindi al docente saranno conteggiati 9 anni e 4 mesi di preruolo ai fini giuridici ed economici, a cui andrà aggiunto il primo anno di ruolo.
L’anzianità ai soli fini economici non va perduta, ma viene accantonata fino al riallineamento della carriera. L’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, infatti, prevede che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In questo caso, il docente, a partire dal 1 settembre successivo al superamento dell’anno di prova, matura già uno scatto di anzianità con conseguente diritto ad ottenere, nel caso (probabilissimo) di ritardo di questo scatto, tutti gli arretrati maturati dal momento dello scatto fino al riconoscimento dello stesso nel cedolino.
-L’iter della domanda di ricostruzione di carriera prevede, accanto alla domanda vera e propria, la presentazione della dichiarazione dei servizi, ovvero una autocertificazione nella quale il docente dichiara tutti i servizi SCOLASTICI riconoscibili (il famoso preruolo). Per sapere quali sono i servizi riconoscibili è possibile verificare in questo articolo di PSN
- Da notare che la dichiarazione dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera NON E’ LA STESSA che si compila al momento dell’immissione in ruolo. Da quest’anno la dichiarazione dei servizi si può presentare online, tramite l’apposita funzione presente su Istanze.
Il Ministero, proprio prima di Natale, si è comunque finalmente accorto che l’operazione online presenta una serie di ostacoli e di malfunzionamenti, per cui ha comunicato, (nota 2938 del 13/12/2017) che per quest’anno la dichiarazione dei servizi si può anche presentare sotto forma cartacea (qui il modulo scaricabile da PSN). E visto che il termine del 31 dicembre riguarda la domanda ( e non la dichiarazione dei servizi), i docenti che si fossero trovati in difficoltà questi giorni possono aggirare l’ostacolo compilando il cartaceo e presentandolo alla scuola di titolarità.
Un’ultima considerazione. I docenti che hanno già presentato la domanda gli anni scorsi in formato cartaceo e sono ancora in attesa dell’esito (sappiamo che i tempi possono essere in alcuni fortunati casi, rapidi, ma nella maggior parte si parla di anni…), non traggono alcun giovamento dal ripresentare la stessa domanda tramite Istanze on line, in quanto non farebbero altro che produrre un inutile duplicato che andrebbe a sovrapporsi alla domanda già presentata (seppur dormiente, se avete il numero di protocollo la domanda c’è e le segreterie sono obbligate a lavorarla).
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