Flessibilità. E’ una parola che ricorre in questi giorni in moltissime discussioni sui social e anche nei corridoi delle scuole. Diciamola tutta intera “Flessibilità oraria”. Già, sembra questa la richiesta che molti docenti dell’organico dell’autonomia si sono sentiti chiedere dai DS, in virtù di una cattiva interpretazione delle norme.
Ma vediamo da vicino queste norme.
Partiamo dal motore immobile, la 107. Art. 1 comma 5: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”
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Chi sono i docenti dell’organico dell’autonomia? Ce lo dice il comma 63 della 107: “Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita' di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.” Direi che nessun DS può addurre dubbi interpretativi, la legge è chiarissima. A scacciare ogni dubbio provvede la nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale afferma: “E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili”
Chiarito senza ombra di dubbio che tutti i docenti in dotazione ad una scuola sono membri dell’organico dell’autonomia, è altrettanto chiaro che ciascuno di essi ha i diritti e i doveri derivanti dal CCNL , purtroppo risalente ancora al triennio 2006/2009.
E se è vero come è vero che la nota sopra citata aggiunge “Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte,di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute”, è chiaro anche che la flessibilità è legata alle attività svolte (curricolari e di arricchimento), ma nulla viene detto riguardo l’orario di lavoro, per il quale dunque la normativa di riferimento è e resta il CCNL.
Quindi ecco cosa prevede il CCNL all’art 28 comma 5: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”
Stabilito il numero delle ore che ciascun insegnante deve fare, occorre, come qualsiasi lavoratore, avere un orario di lavoro. Anche qui il CCNL non lascia adito a dubbi (art 28 comma 4) “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”
Cosa si evince da questo articolo? Che ciascun docente ha un orario di lavoro e un piano annuale delle attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Sia il piano sia gli impegni di lavoro devono essere in forma scritta e deliberati dal collegio docenti.
Dove sta la flessibilità? Non nell’orario di lavoro, ma nelle funzioni svolte. L’orario è un diritto inalienabile.
E le supplenze? Partiamo dalla 107: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza” (comma 85).
Innanzi tutto, “può” e non “deve”. Se è vero che la stragrande maggioranza dei DS traggono un dovere e non una possibilità da questa norma per ragioni puramente economiche, è comunque vero che un dovere non è. Lo ribadisce anche la nota ministeriale di cui sopra: laddove parla di “sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia”, aggiunge: “Per quanto concerne quest’ultimo aspetto e, nel confermare che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare, un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento”.
E’ chiaro dunque che l’utilizzo “flessibile” vale per tutto l’organico dell’autonomia (ma la parola orario non viene mai e poi mai menzionata) e che occorre conciliare l’esigenza di copertura delle classi per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire l’attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Non ci sono dubbi quindi sul fatto che le supplenze non devono essere l’unica mansione di un docente e che comunque qualsiasi docente deve avere un orario di lavoro scritto che è tenuto a rispettare.
Anche su questa materia, leggiamo il CCNL (art. 6 comma 2 lettera m) “Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”. Quindi il contratto sottolinea che l’articolazione dell’orario è materia di contrattazione di istituto. Occorre però aggiungere che la Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con la sentenza n. 5163/2013 ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto. (la lettera che interessa l’articolazione oraria è la lettera m).
Il dibattito sul potere attribuito ai Dirigenti Scolastici e la vigenza del CCNL è ancora in atto, per cui è necessario fare riferimento agli orientamenti della singola istituzione scolastica e verificare il regolamento d’istituto, ma, resta comunque chiaro che, anche se deciso dal DS (come vorrebbe la sentenza della corte d’appello di Napoli), un orario ci deve essere e non debbono verificarsi né richieste di “essere a disposizione” per l’intera giornata scolastica né sistematiche variazioni arbitrarie dell’orario stesso. Per far fronte ad un’emergenza (classi scoperte), tutti i docenti sono sullo stesso piano e a tutti deve essere richiesta la medesima “flessibilità”.
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