Il Consiglio di Stato conferma le previsioni di PSN circa l'esito dei ricorsi inerenti il Concorso 2012 in merito al punteggio per la prova preselettiva inferiore a 35 punti e per la partecipazione di candidati non abilitati laureati dopo l'anno accademico 2001/2.
Era infatti il 20 dicembre del 2012 quindi oltre 9 mesi fa che sul gruppo fb di PSN scrivevamo:
"AVVERTENZA: RICORSO CONTRO LA SOGLIA DI 35 PUNTI
Come sempre, nello stile di questo gruppo, viene chiarita la possibilità o meno di ricorrere contro la soglia del punteggio di 35/50 in modo da informare obiettivamente e senza interesse alcuno sulla effettiva possibilità di vincita di un ricorso che i SINDACATI e ANIEF stanno pubblicizzando per fare l'ennesimo BUSINESS a danno dei precari !
Il decreto 297/94 art. 400 comma 10 afferma che in un concorso nella scuola la sufficienza (definita come voto sufficiente ad essere ammesso alla prova successiva) è fissata in 28/40, cioè 7/10, o 35/50.
ANIEF afferma che sarebbe ILLEGITTIMA una soglia di 7/10 tirando però in ballo il comma successivo ovvero il comma 11 che recita così:
11. "La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva."
Questo è però un GRANCHIO COLOSSALE o MALAFEDE da parte di questi ricorsifici infatti l'articolo 11 disciplina solo il caso di prove scritte o grafiche composte !!!
Ad esempio: nel caso di uno scritto composto di più prove (ad esempio una di italiano una di latino e una di greco) la sufficienza totale rimane a 7/10 per essere ammessi all'orale, ma la prova di latino NON viene neanche valutata se quella di italiano non si raggiunge almeno 6/10 e così quella di greco non viene valutata se italiano e latino non hanno almeno 6/10. Ma ciò non toglie che potresti avere 6 a tutte e tre le prove e non essere sufficiente perchè non raggiungi il 7/10.
Infine, ultima ma non banale considerazione, qui parliamo di una prova preselettiva quindi non c'è neppure l'obbligo di avere una soglia minima, molti concorsi pubblici non hanno neppure la soglia minima,ammettendo un numero pari a 3 volte i posti messi a concorso. Quindi indipendentemente dal punteggio si potrebbe essere fuori anche con 48/50 se per assurdo ci precedessero almeno un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso.
Per chi pensa ad un ricorso.. prima di sprecare soldi .. questa è la legge... che fissa la sufficienza a 6/10 SOLO in caso di uno scritto o un orale composto da più prove... il mancato raggiungimento del 6 in una preclude la valutazione delle altre (componenti lo STESSO scritto) ma l' esame scritto si intende superato con 28/40 (cioè 7/10)."
Qui il link al post
https://www.facebook.com/groups/precariscuolanapoli/permalink/538795206132753/
Ebbene il TAR Lazio, a seguito di diversi ricorsi, aveva emesso diversi provvedimenti di ammissione cautelativa, senza entrare nel merito della fondatezza dei ricorsi. Il Consiglio di Stato, invece, con decisione resa sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n.450/13, negando l'esistenza del necessario fumus boni iuris, ha appena chiarito che “la norma richiamata dalla ricorrente (art.400, comma 11, d. lg. 297/94), in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive, non preclude la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all’equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando (e dal comma 10 della medesima norma richiamata) per le prove scritte, nonché per quelle grafiche, pratiche e orali”.
Quindi nessun obbligo del MIUR di fissare questa soglia a 30/50 corrispondente a 6/10 proprio come PSN sul gruppo fb oltre nove mesi fa !!
Al riguardo invece del ricorso per ammissione alla parteciapzione di candidati non abilitati e laureati oltre il 2002 in accordo a quanto sempre sostenuto da PSN che ricordava che gli unici legittimati a partecipare al concorso 2012 senza alcuna abilitazione fossero i candidati in possesso di laurea conseguita entro il 2002 in forza del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica":
Articolo 2
"Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999."
A tal riguardo, sul ricorso straordinario n. 491/13, la seconda sezione del Consiglio di Stato, in accordo a quanto sempre sostenuto da PSN, negando anche in questo caso l'esistenza del necessario fumus boni iuris, ha ordinato il rigetto dell'istanza cautelare l'esclusione dal concorso per il personale docente, indetto con decreto 82/12, quattordici candidati che avevano presentato domanda di partecipazione pur essendo privi dell’abilitazione all’insegnamento o di una laurea conseguita entro l’anno accademico 2001/02 (come specificamente previsto dall’art.2 dal bando di concorso).
Ricordiamo a beneficio di tutti che Il T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) è l'organo di primo grado della giurisdizione amministrativa: è competente a conoscere in primo grado le controversie tra privati cittadini e organi della P.A. che attengono alla lesione di interessi legittimi (e, ma solo nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di diritti soggettivi).
Il Consiglio di Stato, invece, è l'organo di secondo grado della giurisdizione amministrativa, il che vuol dire che rappresenta il giudice di appello delle decisioni dei singoli T.A.R. (e il supremo giudice nella giurisdizione amministrativa, che è quella nella quale rientrano le controversie attinenti ad atti amministrativi lesivi di posizioni soggettive di interesse legittimo, salvo che nelle materie di giurisdizione esclusiva). Il Consiglio di Stato decide anche in giudizio immediato in merito su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (è questo il caso delle due sentenze) senza passare per appello dal primo grado del T.A.R.
Quindi le due decisioni citate nel presente articolo per entrambe le questioni di cui sopra rappresentano un punto fermo nella trattazione dei ricorsi sulle stesse tematiche fermi al primo giudizio dinanzi al T.A.R. che non potrà non tener conto di tali orientamenti per un’uniformità di pronunzie giurisprudenziali, secondo quanto già disposto dal Consiglio di Stato, onde evitare disparità di trattamento tra i vari candidati. Diversamente qualsiasi determinazione favorevole per tali ricorrenti sarebbe in appello ribaltata sfavorevolmente dal Consiglio di Stato.
In merito segnaliamo che PSN aveva già evidenziato come negli elenchi delle graduatorie del Concorso in Campania fossero presenti numerosi candidati in attesa di giudizio dinanzi al TAR e che per essi non fosse correttamente indicata l'ammissione con riserva !!
Qui l'articolo :
Attenzione alle Graduatorie del Concorso alla presenza di candidati con ammissione con riserva non evidenziata