Riportiamo la bozza del decreto legge "Salva Precari" che sarà sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri. Dopo l'approvazione, entro 90 giorni dal decreto, sarà pubblicato il Bando che definirà:
- I termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
- La composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alla prova scritta.
- I titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile.
- I posti disponibili, per regine e per classe di concorso e tipologia di posto.
- la composizione della commissione di valutazione e delle sue eventuali articolazioni.
- l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Riportiamo alcuni passaggi significativi della bozza in allegato che potrebbe subire ancora alcune limature
Art. 1
comma 2. La procedura straordinaria, bandita a livello nazionale, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di merito, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento
comma 3. Il concorso straordinario è bandito per le regioni classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 posti vacanti e disponibili
comma 5.La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) abbiano svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggano, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
comma 6. E' preso in considerazione il servizio unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali.
comma 7. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma l in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso
comma 8. La procedura prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
(il programma di esame previsto per la prova scritta dei concorsi ordinari per la scuola secondaria banditi nel 2016)
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova e della valutazione dei titoli nel limite dei posti ;
I vincitori del concorso straordinario, conseguiranno l'abilitazione per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo. Ciò a condizione che, qualora ne siano sprovvisti, conseguano i 24 CFU o CFA e che superino la prova orale, prevista al termine del periodo di formazione e prova da superarsi con punteggio di 7/10 o equivalente.
c) la compilazione di un elenco dei soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto di 7/10 o equivalente, non rientrano nella graduatoria dei vincitori.
Gli idonei del concorso straordinario, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento alle seguenti condizioni:
- Abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale.
- Conseguano i 24 CFU o CFA, ove non ne siano in possesso.
- Superino la prova orale finale con un punteggio di almeno 7/10 o equivalente.
Leggi la BOZZA del decreto:
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