A seguito del parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Miur ha stabilito lo scioglimento della riserva per i canditati che hanno conseguito la laurea oltre i termini previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 82/2012. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno provvedendo a emanare i decreti che recepiscono tale disposizione.
Ancora nessuna novità invece per gli altri ricorrenti inseriti con riserva per punteggio conseguito nella prova preselettiva inferiore a 35, non essendoci state pronunce definitive nel merito.
Con nota 19 marzo 2015 prot. n. 9048 il Miur ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali lo scioglimento della riserva per i canditati che hanno conseguito la laurea oltre i termini previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 82/2012, trasmettendo il relativo parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato (prot. n. 96791 del 25 febbraio 2015).
Gli Uffici Scolastici Regionali provvedono quindi a emanare i relativi decreti con i quali viene sciolta la riserva in via amministrativa ai candidati che risultano inseriti con riserva nella graduatoria definitiva di merito, in quanto beneficiari di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a ricorso avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3 punto b) del D.D.G. n. 82/2012.
I suddetti candidati sono pertanto inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito.