Giungono in redazione numerose richieste di chiarimento circa le reali possibilità di ottenere una stabilizzazione grazie alla denuncia alla Commissione Europea del comportamento dello Stato Italiano che agirebbe in violazione di direttive comunitarie.

Professionisti Scuola
 pubblica in esclusiva la risposta inviata ad una docente precaria che si era rivolta alla Commissione Europea denunciando la presunta violazione della norma comunitaria che vieterebbe la reiterazione di contratti a termine.

E' infatti possibile per qualsiasi cittadino europeo scrivere alla Commissione Europea circa la reale e corretta applicazione di norme e direttive comunitarie nel paese in cui risiede.

La risposta che ha fornito la commissione, allegata al presente articolo, fa chiarezza su uno dei cavalli di battaglia dei precari della scuola e di alcune sigle sindacali, che da anni invocano la direttiva 1999/70/EC ed in particolare la clausola 5 dell'accordo quadro ad esso allegato, per ottenere la stabilizzazione dei contratti. 

La missiva è fondamentale per comprendere, finalmente, quali siano le disposizioni che la direttiva effettivamente impone ai paesi membri. E per chiarire ciò la commissione cita la Corte di Giustizia Euopea che già in precedenti sentenze ha ribadito quanto si relaziona al riguardo.

Di seguito riportiamo alcuni passi significativi della lettera giunta alla collega precaria che ci ha gentilmente concesso l'esclusiva e l'autorizzazione a pubblicarla.

"...Mi permetta in primo luogo di sfatare una convinzione erronea ma diffusa riguardo alla normativa UE invocata: il fatto che la legge nazionale non preveda la conversione in impiego a tempo indeterminato in caso di rinnovi abusivi di contratti a tempo determinato nel settore pubblico italiano non è di per sé incompatibile con la direttiva 1999/70/CE, anche se tale conversione è dovuta in altri settori economici dello stesso Stato membro (cioè nel settore privato). Come affermato dalla Corte di Giustizia in diverse sentenze, la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/EC impegna gli Stati membri a imporre determinati tipi di limiti ai rinnovi successivi di contratti di lavoro a tempo determinato, senza specificare quali misure gli Stati membri sono tenuti a prendere qualora vengano raggiunti tali limiti. Però la disposizione citata non stabilisce un obbligo generale di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, né definisce le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi. Essa lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia, purché vi sia un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione nel settore pubblico..."

Quindi si chiarisce nella missiva che la direttiva non impone alcun obbligo di trasformazione dei contratti in tempo indeterminato e che gli stati membri hanno discrezionalità nell'utilizzo di contratti a termine predisponendo però misure atte ad evitare reiterazioni abusive di contratti. E ancora, dopo aver ricordato che le procedure di infrazione già aperte dalla Commissione, riguardano l'efficacia di misure alternative contro i rinnovi abusivi di contratti quali risarcimenti e campagne di stabilizzazioni (leggasi piani triennali di immissioni in ruolo) la missiva continua:

"...Abbiamo altresì ricevuto informazioni contrastanti sulla capacità di tali campagne di stabilizzazione di impedire reiterazioni abusive di rapporti di lavoro a tempo determinato. I criteri per determinare se si tratta di una misura sufficientemente efficace per contrastare le reiterazioni abusive di contratti a termine determinato nel settore pubblico sono i seguenti:

  • La capienza del meccanismo, ossia se viene reso disponibile un numero sufficiente di impieghi non a termine rispetto al fabbisogno non temporaneo di manodopera, e
  • la sua trasparenza, che dovrebbe permettere a tutti gli interessati di conoscere i fattori e i motivi delle decisioni, garantendo quindi un certo grado di prevedibilità, così che gli insegnanti a tempo determinato possano formarsi aspettative ragionevoli su quando riceveranno un incarico non a termine."

"Voglia però osservare che la Commissione non è competente ad intervenire nel Suo caso individuale. La Commissione europea non ha modo di intervenire in rapporto ad alcun caso individuale di reiterazioni successive di contratti di lavoro a termine. Spetta unicamente al giudice nazionale verificare la legalità della Sua situazione lavorativa attuale in considerazione dei contratti di lavoro a termine successivi ed eventualmente decidere i mezzi per porvi rimedio...."

La missiva, pur invitando a fornire se ritenuto utile ulteriori informazioni, in assenza delle quali si ritiene corretto il parere espresso, si conclude con una frase che certamente deluderà le aspettative di tanti precari: archiviazione del caso.


Si legge infatti:

"Per questi motivi ci accingiamo ad archiviare la Sua denuncia... ....In assenza di Sue comunicazioni entro tale termine, oppure se la Sua risposta non contiene materiale nuovo tale da indurci a modificare la valutazione del Suo caso, archivieremo la denuncia."

In allegato la missiva che la Commissione Europea ha inviato alla nostra lettrice.