di Max Bruschi
Il termine di presentazione all’aula degli emendamenti al DL 104/2013 scade alle 14, ma mi risulta siano stati ripresentati alcuni emendamenti importanti all’articolo 15, che erano stati ritirati nel corso della discussione in commissione, inerenti l’area unica sostegno, i “congelati SSIS”, la precedenza nelle supplenze per il personale abilitato e la semplificazione nelle procedure di attivazione dei percorsi TFA, la vigenza delle graduatorie dell’ultimo concorso a cattedra e la biennalizzazione delle procedure. Allego di seguito alcuni testi, in attesa di avere il resoconto dagli Uffici.
Area unica sostegno
Sub emendamento emendamento 15. 2 (Centemero) Riformulato e approvato dalla commissione
“All’emendamento 15. 2 della Commissione sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’ultimo periodo del comma 3-bis le parole “per le graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297 e” sono cancellate;
b) al primo periodo del comma 3-ter sono cancellate le parole da “di istituto” a “fascia”;
c) il secondo periodo del comma 3-ter è cancellato.
Conseguentemente, ecco il testo: “3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
Emendamento “Concorsi per i posti sul sostegno”
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma
“____ I concorsi di cui all’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994 indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell’abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell’articolo 399 del predetto decreto legislativo, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l’accesso ai ruoli su posto di sostegno. AI fini dell’individuazione del contingente e dell’individuazione dei vincitori non si dà luogo alla divisione per aree di cui all’Ordinanza ministeriale23 marzo 1997, n. 78”.
Emendamento “SSIS”
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma
“____ Il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato:
“All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario anche successivamente all’aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all’articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L’eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. I soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all’atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito”.
Emendamento “Abilitati e supplenze”
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma
“____ Nelle more dell’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, in previsione dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
Emendamento per la semplificazione delle procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione
Al comma 3 è aggiunto il seguente comma
“____ Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all’articolo 5, comma 2 del predetto decreto le parole “previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione” sono cancellate.”
Emendamento “Vigenza graduatorie concorso a cattedra”
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma“3-bis. Il primo periodo del comma 01 dell’articolo 400 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: “Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva”
Emendamento “Revisione del testo unico scuola sui concorsi”
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
“3-bis. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 dell’articolo 400 è sostituito dal seguente: « “Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva”;
b) il comma 8 dell’articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
c) il comma 1 dell’articolo 402 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell’infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l’abilitazione all’insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge»;
I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell’articolo 400, il comma 2 dell’articolo 402 e l’articolo 404 sono abrogati.
3-ter All’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni…..” sono sostituite dalle parole “del personale docente”.