Anche per questo anno scolastico le commissioni d’esame sono costituite da soli commissari interni, con Presidente esterno. Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento.
Le attività previste sono in larga parte quelle ordinarie, riferite ai candidati sia interni sia esterni.
Diversamente da quanto accaduto nel 2020, non è previsto alcun «bonus straordinario»; resta la previsione circa «l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti».
Durante la plenaria di lunedi 14 Giugno il presidente:
- fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni;
- determina il calendario delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti;
- al termine della riunione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione mediante pubblicazione all’albo online dell’istituto sede d’esame.
Nella riunione preliminare la sottocommissione definisce:
- le modalità di conduzione del colloquio;
- i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo;
- i criteri per l’attribuzione della lode.
La sottocommissione esamina:
- atti e documenti relativi ai candidati interni;
- copia dei verbali delle operazioni di scrutinio relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e documentazione relativa all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
- documento del consiglio di classe, comprese le parti relative ai candidati con disabilità e la documentazione relativa ai candidati con DSA che sostengono prove differenziate.
Nella compilazione dei verbali va utilizzato l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità (art. 23, co.3)
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D. lgs. 62/2017 sono sostituite come l’anno scorso da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
L’O.M. precisa che la predisposizione e l’assegnazione dei materiali avviene «all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati».
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto non solo del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del Consiglio di classe, ma anche delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88.
L’articolazione del colloquio
- Esposizione di un elaborato, strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti” ed eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta;
- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti (art. 18, co. 3)
1) L'elaborato
L’argomento dell'elaborato è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame
2) Analisi del testo:
- deve essere stato oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana (o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento) durante il quinto anno;
- deve essere indicato nel documento del consiglio di classe
3) Analisi del materiale:
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare
Si evidenzia l’opportunità di tenere conto, nella loro predisposizione, “del percorso didattico effettivamente svolto con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi”. Qui, ed eventualmente anche nell’elaborato, trovano posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. L’Ordinanza non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo al nuovo insegnamento trasversale.
All’esposizione da parte del candidato (eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale) dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate in precedenza, anche su iniziativa del candidato.
La valutazione del colloquio
La sottocommissione:
- dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio;
- procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato;
- il punteggio è attribuito secondo la griglia di valutazione.
Subito dopo la conclusione dei colloqui ogni sottocommissione si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti;
- assegna a ciascun candidato un punteggio finale in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio e dei punti di credito scolastico;
- può motivatamente integrare il punteggio fino ad massimo di 5 punti;
- può motivatamente deliberare l’assegnazione della lode.
Punteggio integrativo
Requisiti: almeno 50 punti di credito scolastico e almeno 30 punti nella prova d’esame
Quanto: fino a 5 punti - È opportuno differenziare
Criteri: vanno definiti dalla sottocommissione in sede di riunione preliminare. Ai candidati che conseguono il punteggio massimo (100) senza fruire del bonus la commissione può motivatamente attribuire la lode alle seguenti condizioni:
- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
L’attribuzione della lode richiede l’unanimità
Pubblicazione dei risultati
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. Nel caso di mancato superamento dell’esame, va indicata solo la dicitura “Non diplomato”
I presidenti di commissione quest’anno sono chiamati a redigere una relazione specifica sulla base di un form disponibile su “Commissione web”. Il form, precompilato nella parte amministrativa, è strutturato in prevalenza con campi chiusi e consente di esprimere osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché di formulare eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato. Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli Esami di Stato.
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