Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 5222 del 26.3.2019 relativa alla formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. L'allegato qui sopra riporta la tempistica per la presentazione delle domande che devono essere prodotte dagli interessati nel termine che va dal 27 marzo al prossimo 12 aprile sul portale Istanze on line.
La nota 5222 applica i contenuti del D.M. n. 183/2019 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2017.
Si segnala, in particolare, l'introduzione della facoltà ai dirigenti scolastici degli istituti statali del primo ciclo di istruzione di presentare domanda come presidente. Se nominati, detti dirigenti potranno essere sostituiti nella propria scuola (per gli esami conclusivi del primo ciclo) da un docente collaboratore individuato ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
Di seguito riepiloghiamo tutte le categorie di docenti che sono obbligati o meno a presentare domanda di commissario esterno.
Docenti obbligati a presentare la domanda come commissario esterno
Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES11 Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che:
• insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
• pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico" o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che:
• insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
• insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
Docenti per cui è facoltativo presentare la domanda
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Si precisa che hanno, inoltre facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1,
a. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b. i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c. i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado.
Docenti che non devono presentare la domanda
Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104del 1992;
e. i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
In allegato i decreti e la modulistica per gli esami di stato