Licenziamento? Se non si è reperibili si può. A deciderlo è la sentenza n° 24681/2016 della Corte di Cassazione, riguardante un dipendente che per più volte non si è reso reperibile all'arrivo della visita fiscale da parte del medico dell’Inps.

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Come esplicitamente scritto nella sentenza, 
nel fissare i limiti dell'obbligo di reperibilità del lavoratore alle visite di controllo questa Corte ha precisato, con orientamento risalente e consolidato, che, mediante la previsione di cui all'art. 5 I. n. 638/1983, si è imposto al lavoratore un comportamento (e cioè la reperibilità nel domicilio durante prestabilite ore della giornata) che è, ad un tempo, un onere all'interno del rapporto assicurativo ed un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, ma il cui contenuto resta, in ogni caso, la "reperibilità" in sé; con la conseguenza che l'irrogazione della sanzione può essere evitata soltanto con la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto e non anche con quella della effettività della malattia, la quale resta irrilevante rispetto allo scopo, che la legge ha inteso concretamente assicurare, dell'assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli della stessa da parte delle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall'ente di previdenza ovvero dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 legge 20 maggio 1970 n. 300.

 

Fasce orarie

Il dipendente pubblico ha l’obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio tutti i giorni, (incluso domenica e festivi):

 

  • come dipendente statale o degli Enti Locali
  • dalle 9:00 - alle 13:00

  • dalle 15:00 - alle 18:00

  • come dipendente del settore privato
  • dalle 10:00 – alle 12:00

  • dalle 17:00 –  alle 19:00

 

Quindi, seppur il lavoratore può allontanarsi da casa (al di fuori delle fasce orarie sopra indicate), ha però il “dovere” di guarire il prima possibile per rientrare in servizio; ne consegue che, se non si è presenti all'arrivo del medico dell'Inps, il lavoratore perde il diritto all’indennità Inps per dieci giorni se si tratta della prima volta. Bisognerà quindi recarsi per il controllo, il giorno dopo (non festivo) presso l’ambulatorio dell’Inps.

Se non si è presenti alla seconda volta e se non viene presentata una giustificazione valida entro dieci giorni, l’Inps sospende il 50% del trattamento economico fino alla fine della malattia.

Dalla terza assenzal’indennità è sospesa in toto.

Si fa presente che esser assenti ripetutamente alle visite fiscali è motivo sufficiente per legge a portare al licenziamento per giusta causa.La Cassazione ha infatti aderito a quell' orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’interpretazione letterale dell’art. 3 della L. 604/1966 porta a ritenere che “è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività dell’impresa”. 
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione

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