Si è concluso l'incontro del 18 novembre al Miur con le organizzazioni sindacali per dirimere le questioni ancora aperte relative alla gestione delle assunzioni della fase C. Finalmente confermata la possibilità di prendere servizio su posto assegnato in fase C anche se si è in servizio su supplenza al 30/06 o 31/08 solo rassegnando le dimissioni dall'incarico secondo la "exit strategy" proposta da PSN in questo articolo. Chiarimenti anche per chi ha supplenza fino all'avente diritto (potranno differire la presa di servizio) e per i posti i posti non coperti che saranno coperti con supplenze (non è stato chiarito però da quali graduatorie). Di seguito il resoconto dell'incontro di FLC:
Di seguito le varie situazioni problematiche e le indicazioni fornite dall'Amministrazione.
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Supplenti al 30/06 o annuali
È stato precisato che la norma della legge 107/15 che prevede il raggiungimento della sede al termine della supplenza (al 30/06 o annuale) vale per tutto il personale della scuola statale, quindi oltre che per i docenti, anche per gli educatori, gli ATA e gli insegnati di religione cattolica. A tal fine fa fede la condizione (avere o meno la supplenza) al momento della convocazione per la scelta della sede; pertanto chi fosse interessato ad assumere servizio in ruolo dovrà risolvere il contratto entro tale data, accertandosi che la scuola provveda anche all'aggiornamento del sistema informativo. L'amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni ai fini dell'immissione in ruolo. Avremmo preferito che fosse consentito optare senza dover rescindere unilateralmente il contratto, ma questa soluzione risponde comunque alle varie situazioni critiche che potrebbero determinarsi.
Si tratta di una scelta volontaria: in tutti gli altri casi la presa di servizio sarà al termine della supplenza.
Supplenti fino all'avente diritto
In considerazione dei ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive, qualora la situazione non si sblocchi entro la data di convocazione, è possibile chiedere il differimento dell'assunzione in servizio per il ruolo con le stesse procedure adottate per chi ha un altro lavoro (vedi punto successivo).
Differimento dell'assunzione in servizio per chi ha un altro lavoro
In applicazione della FAQ 25 è stato confermato che chiunque abbia un altro lavoro dipendente o parasubordinato può presentare una richiesta motivata all'USR di competenza e all'Ufficio scolastico nel quale è stato nominato. Le richieste dovrebbero trovare tutte accoglimento e l'orientamento dell'Amministrazione è che il rinvio sia fino al 31/08/2016.
Presenza alle convocazioni
Tutti coloro che hanno accettato la proposta di ruolo devono partecipare alle convocazioni degli uffici provinciali. Ovviamente, chi non deve raggiungere la sede o per rinvio volontario o perché ha in corso una supplenza (al 30/06 o annuale) può semplicemente comunicare tale situazione all'ufficio competente. Anche chi deve scegliere la sede può comunque delegare persona di fiducia o direttamente l'ufficio. Consigliamo di verificare sui vari siti le procedure adottate per tali comunicazioni. Per chi rinvia l'assunzione in servizio, la stipula del contratto avverrà successivamente attraverso istanze online.
Modalità di assegnazione delle sedi
L'assegnazione delle sedi avviene in base alle graduatorie pubblicate dagli uffici. Valgono comunque le priorità previste dalla Legge 104/92 e le altre prescrizioni, per le parti compatibili, dell'allegato A alla nota 20299/15 relativa alla fase 0.
Posti non coperti nella fase c) e relative supplenze
Per i posti dell'organico potenziato non coperti nella fase c) si procede alla nomina dei supplenti. In particolare per i posti che non hanno avuto nessuna nomina in ruolo le supplenze sono annuali (31/08) trattandosi di posti di organico di diritto, mentre per i posti per i quali è stata rinviata la presa di servizio del titolare, le supplenze sono fino al termine dell'attività didattica (30/06).
Supplenze in sostituzione dei vicari
Come previsto dalla nota 1875/15 la sostituzione dei vicari avviene con docenti assegnati alla scuola nella fase c), con conseguente conclusione delle attuali nomine fino all'avente diritto.
Nel caso in cui, invece non vi siano docenti del medesimo insegnamento/tipo di posto (in particolare per l'infanzia, i docenti di religione e alcuni insegnamenti della scuola secondaria di I e II grado), l'Amministrazione non permette la conferma del supplente, malgrado lo avesse previsto in una nota di chiarimento all'USR Lombardia, costringendo inoltre il vicario a rientrare in servizio. Si tratta di una decisione molto grave che oltre a ledere la continuità didattica e le legittime aspettative del docente nominato fino all'avente diritto, impedisce il buon funzionamento delle scuole. Insieme alle altre organizzazioni sindacali siamo impegnati affinché si individuino soluzioni alternative."
Fase C: possibile presa di servizio su posto assegnato per chi ha incarico al 30/6 o 31/8
Fase C, presa di servizio: accettazione, posticipo, aspettativa per ATA o lavoro nel privato. Le risposte di PSN