Il MIUR, con nota prot. 25818 del 14 settembre 2018 aveva stabilito l'avvio di un ulteriore ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità conosciuto come TFA Sostegno, per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Lo scorso mese è stata inviata una bozza, allegata al presente articolo, al CSPI per la richiesta di parere che dovrebbe giungere entro dicembre.
Ricordiamo che la struttura e l'organizzazione del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico è definita dal DM 30 settembre 2011 adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si tratta di corsi a numero programmato sulla base della programmazione regionale degli organici dei docenti e del fabbisogno specifico di docenti specializzati nonché sulla base della capacità di accoglienza da parte delle università, previa autorizzazione del MIUR.
Come si legge dalla bozza all'articolo 3, i corsi sono rivolti sia a primaria e infanzia che alla scuola secondaria. I requisiti di accesso sono:
- Laurea in scienze della formazione primaria
- Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
- Abilitazione ad una delle classi di concorso dello specifico grado di scuola secondaria
Come si evince da questa bozza sembra venire meno l'importante novità prevista dalla legge di bilancio in fase ancora di approvazione, che riguarda i requisiti di accesso al TFA. Il secondo paragrafo dell'art. 5 comma 3 del D.lgs 59/2017, verrebbe così modificato dalla bozza della legge di bilancio:
"Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado."
Ciò significa che, innovando rispetto al passato, ai percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno potrebbero partecipare, non solo i docenti abilitati (come già avveniva in precedenza) ma anche i docenti non abilitati che siano in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad almeno una classe di concorso nonché i 24 cfu nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche. I 24 CFU non sono richiesti per i docenti abilitati.
Ovviamente, precisiamo che potrebbero ancora esserci stravolgimenti di questa bozza, se vengono approvate le modifiche inserite all'interno della legge di bilancio.
Inoltre, leggendo la bozza all'articolo 4 non sembrano esserci novità rispetto al passato in merito all'articolazione delle prove che prevedono:
a) un test preliminare costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
b) una o più prove scritte ovvero pratiche.
c) una prova orale.
La loro valutazione è espressa in trentesimi, per il superamento di ciascuna prova è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30.
Leggi la bozza al seguente link:
D.M.-procedure-specializzaz-su-sostegno.pdf |
Ricordiamo il gruppo di studio fb raggiungibile al seguente link: Gruppo di studio "Preparazione TFA Sostegno