Il MIUR con la nota prot. n. 3214 del 30 gennaio 2015, facendo seguito alla nota 20175 del 29 dicembre 2014, fornisce ulteriori chiarimenti su alcuni punti del TFA.
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- Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie
Al fine di contemperare sia la posizione di quei candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione utile, ma ammessi con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali, sia la posizione di coloro i quali, inseriti a pieno titolo, siano risultati in posizione non utile a causa delle predette inclusioni, si ritiene opportuno scorrere le graduatorie per un numero di posizioni pari a quella dei candidati inseriti nel novero dei vincitori ammessi con riserva.Potranno altresì essere ammessi in soprannumero gli idonei I ciclo T.F.A. che abbiano nel frattempo acquisito l´abilitazione attraverso i P.A.S.
Nel caso, inoltre, di candidati già abilitati nella specifica classe di concorso attraverso P.A.S. e che abbiano però maturato il diritto all´iscrizione al T.F.A. secondo ciclo, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie del II T.F.A., si ritiene opportuno consentire lo scorrimento della graduatoria e l´inclusione degli idonei del II ciclo per un numero pari di posizioni. Ciò a fronte del fatto che tali iscrizioni, trattandosi di personale già abilitato, non incidono sul contingente previsto.
Appare, infine, opportuno precisare che, al fine di tutelare la posizione degli aspiranti nelle procedure inerenti classi di concorso, ove il numero complessivo dei presenti nelle graduatorie di merito sia inferiore ai rispettivi contingenti definiti dal D.M. 312/2014, le istituzioni accademiche sono autorizzate a procedere all´immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie, dopo l´inserimento dei relativi dati. Le classi di concorso saranno segnalate con comunicazioni da parte di CINECA, una volta verificate le singole situazioni.
- Tirocinio
Nel caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine del contratto al 31 agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, al fine di facilitare la frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa effettuarle presso la sede di servizio, qualora possibile, ovvero presso una istituzione scolastica viciniore.
Riguardo, inoltre, gli abilitandi in classi di concorso con percorso unificato, si conferma l´obbligo di svolgimento di tirocinio presso istituzioni scolastiche del I e del II grado.