Costituisce una storia antica e mai risolta in toto circa la possibilità di impiegare il docente di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti.
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Punto fermo è che, in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente. Infatti, all’art.13 comma 6, la Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" (Si può vedere anche il D.M. 9 luglio 1992).
Quindi anche nel caso sia assente l'alunno con disabilità l’insegnante di sostegno, è docente contitolare della classe e non può essere impegnato in supplenze/sostituzioni di colleghi assenti, in caso contrario si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. Pertanto, in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
Si fa inoltre presente che il contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 .