Chi e che cos'è questo docente? Come si diventa insegnante specializzato nell'attività didattica del sostegno? Per capire affidiamoci alla Normativa esistente su tale figura professionale.
L'allegato A del Decreto Direttoriale n° 7 del 16/04/2012 recita:
Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all' elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità. Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere svariate competenze.
Senza alcun dubbio un profilo professionale complesso! E come si consegue questo titolo e profilo professionale? Facciamo riferimento sempre alla Normativa.
Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
Art. 8 Titolo di specializzazione
[....] Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione. [...]
Legge n.104/92:
Art. 13. Integrazione scolastica
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
Art. 14. Modalità di attuazione dell'integrazione
Comma VI - L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente: "Art. 4 (Diploma di specializzazione).
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. [...]
Sentenza 260/2010 pubblicata il 5 febbraio 2010:
A tal proposito, il P.M. ha sottolineato che:
- l'insegnante di sostegno è un docente a tutti gli effetti, che svolge la sua funzione didattica non soltanto, com'è ovvio, in favore degli alunni disabili affidati alle sue cure ma anche di tutta la classe in cui essi sono inseriti, partecipando alla programmazione ed al coordinamento dell'attività educativa in posizione di pari dignità istituzionale rispetto agli altri insegnanti;...
- quindi, proprio per le peculiari caratteristiche della sua funzione didattica, il docente di sostegno (oltre che essere fornito dell'ordinaria abilitazione all'insegnamento) dev'essere necessariamente in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa vigente in materia, titolo di studio che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso biennale di formazione istituito presso scuole di livello universitario riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- d'altronde, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre sancito (anche in varie recenti sentenze) che il servizio non di ruolo svolto da insegnanti di sostegno che siano risultati privi del prescritto titolo di specializzazione non può essere valutato ai fini del loro eventuale inquadramento nel ruolo del personale docente.
Diritto
- L'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970, e l'art. 325 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni, hanno espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere attività didattica nelle classi in cui sono inseriti alunni portatori di , debbono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso teorico-pratico di durata biennale presso Istituti di rango universitario, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione
- In base a tale normativa appare evidente che l'espletamento dell'attività d'insegnante di sostegno a favore di alunni disabili presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo specialistico, la quale deve aggiungersi a quella ordinariamente richiesta al "docente comune".
- Pertanto, quando l'Amministrazione scolastica affida un incarico di sostegno ad un insegnante, essa non si limita a richiedere l'espletamento di una qualsiasi attività didattica bensì pretende che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata, per l'esecuzione della quale la legge impone, come regola generale, il possesso di uno specifico titolo di studio.
Decreto 30 settembre 2011
Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
Art. 5.
Destinatari
1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività
di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.
Da tutta questa Normativa - molto chiara sul ruolo, le competenze e il percorso di studio che un docente deve effettuare per arrivare a conseguire questo titolo e complesso profilo professionale - cosa scaturisce?
Scaturisce che il Miur - visto l'art. 3 della Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" e visto che "la Legge è uguale per tutti" – per lo stesso titolo e profilo professionale formula due corsi per due tipi di destinatari, che hanno alle spalle percorsi di formazione completamente diversi:
- per i docenti laureati (con dottorati e master) con abilitazione all'insegnamento conseguita con corsi SSIS o docenti con Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
- Per i docenti in esubero, in particolare Itp, con diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado, appartenenti a tali classi di concorso: A075, A076, C555, C999. Per loro non sono previste prove di accesso al corso... sono già bravi, hanno già tutte le competenze di base:
- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Conseguite - presumo - durante il percorso quinquennale per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado e negli anni di insegnamento nei loro laboratori tecnici.
Per i primi docenti (laureati e supertitolati) è previsto (D.M. 30/09/2011) un corso di 8 mesi con 60 crediti formativi e frequenza obbligatoria (corso che potranno frequentare se riusciranno a superare con una buona votazione tre prove: un test preliminare, una prova scritta e una prova orale. Prove che devono valutare se hanno quelle competenze di base che gli ITP, sembra, abbino già. E se entreranno nel numero previsto). Per i secondi docenti (in parte non laureati, con un diploma abilitante di Tecnico Pratico di scuola secondaria di secondo grado, alcuni come i primi docenti senza nessuna esperienza sul sostegno, ed inoltre non interessanti minimamente al sostegno) è previsto un corso a parte, erogato in modalità online per il 50% dei Cfu preventivati.
Vi sembra anche a voi che ci sia una certa disparità di trattamento a parità di diritti come lavoratori e cittadini? Vi sembra che la Normativa sia applicata in modo giusto e nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti? Vi sembra giusto che la formazione di un profilo professionale così complesso ed importante (per il ruolo che si andrà poi a svolgere) avvenga in due modi diversi e con criteri diversi? Vi sembra che "meritocrazia" significhi questo? Vi sembra giusto un corso di riconversione sul sostegno?
Tutto ciò va ancora una volta (per l'ennesima volta):
- a dequalificare e svalorizzare la professionalità della categoria dell'insegnante specializzato per l'integrazione degli alunni disabili e l'iter formativo previsto per tale figura professionale;
- a ledere il diritto allo studio degli allievi disabili, che come tutti gli allievi hanno diritto ad avere un personale docente qualificato e competente (oltre che motivato).
I posti di sostegno non devono essere utilizzati come ammortizzatore sociale, come posti su cui fare economia in un momento di crisi, come posti su cui "riciclare" docenti e tappare buchi creati dai tagli effettuati nella scuola senza criterio! Il sostegno NON è una discarica a cielo aperto!
Io, personalmente, penso che ci siano tutti i presupposti per un ricorso collettivo da parte di chi, come me, è un docente precario laureato, abilitato e specializzato secondo la Normativa (senza sconti e scorciatoie), che lavora da anni con amore e grande competenza sul sostegno, che ha scelto questo lavoro. In quanto, questa riconversione sul sostegno avrà dure conseguenze oltre che sugli allievi disabili (che non avranno un docente di sostegno qualificato, competente e motivato) anche su noi docenti precari laureati, abilitati e specializzati (ripeto: senza sconti e scorciatoie, che ritengo un particolare non di poco conto), in quanto molti di noi il prossimo anno: non entreranno di ruolo dopo anni di precariato e di attesa; non lavoreranno più a settembre e sul sostegno; nella loro precarietà non riusciranno - come hanno fatto finora, tra mille difficoltà - a garantire la continuità didattica a molti allievi disabili.
Ciò che rattrista di più, è che a realizzare tutto ciò sia il Miur, sia il Nostro Stato di Diritto, siano i Sindacati che si siedono ai tavoli per difendere i diritti dei "lavoratori"... (tesserati con loro)!
Allora mi viene da chiedermi: cosa conta in questa Italia? La Politica o la Costituzione, la Legge e la Normativa?

Dott.ssa, prof.ssa Maria Carmela Fanello

fonte http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=50195&action=view