Stanno girando in queste ore le indiscrezioni sulla notizia dell'unificazione delle 4 aree di sostegno con la costituzione di elenchi unici dei docenti presenti nelle graduatorie di AD01, AD02, AD03 e AD04. Ma quella che alcuni siti stanno salutando come una vittoria dei sostenitori dell'area unica può dirsi invece una mezza sconfitta o un'amara beffa per chi stava già festeggiando. Va infatti detto che seppure ci sarà l'area unica, a beneficiarne non sarà chi sperava fosse subito applicata per le immissioni in ruolo del piano triennale che porterà circa 27.000 docenti di sostegno previste dal decreto stesso.
E' stato infatti approvato ieri in Commissione Istruzione un emendamento al Decreto 104/2013 che unifica le aree del sostegno per le scuole superiori ma a partire per il triennio 2014/15-2016-17 con il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto limitatamente alla SECONDA e TERZA fascia, ad esclusione della PRIMA. Gli elenchi relativi alle graduatorie d'istituto di prima fascia e alle graduatorie ad esaurimento, sono unificati solo a partire dal successivo aggiornamento relativo al triennio 2017/2018-2019/2020, a meno che non siano esauriti già all'atto dell'aggiornamento del triennio 2014/2015-2016/2017. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. Resta la distinzione per aree invece per le graduatorie di merito. E' esclusa infatti l'unificazione per le graduatorie vigenti dei concorsi già espletati per i quali l'unificazione è prevista solo a partire dai prossimi concorsi che saranno banditi.
Professionisti Scuola anticipa, in anteprima, il testo completo dell'emendamento appena approvato che dispone l'unificazione delle 4 aree
"Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d'istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie."