Nel decreto Scuola in via di approvazione al Senato è saltato l'emendamento per la procedura concorsuale semplificata per l'accesso al ruolo su posti di sostegno prevista dall'emendamento 4.0.100 che ieri diverse testate specializzate davano per approvato. All'emendamento 4.0.100 è stato infatti dato parere contrario dalla 5.a commissione del Senato, quella del Bilancio, che l'ha respinto ai sensi dell'art. 81 della Costituzione come riportato nella documentazione agli atti riprodotta nella foto.La procedura avrebbe previsto una procedura concorsuale "semplificata" per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.Al termine delle procedure concorsuali, i candidati sarebbero stati graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che avrebbero conseguito il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami.Alle predette procedure avrebbero potuto presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Un emendamento bocciato dalla commissione Bilancio che presenta a nostro avviso anche diverse ulteriori criticità, oltre a quella delle coperture economiche, tra le quali anche possibili profili di incostituuzionalità nel momento che avrebbe vietato la partecipare anche dei docenti già presenti in altre GM o GAE in primis.
In merito l' Associazione MiSoS, tramite il suo presidente Ernesto Ciraci, ha pubblicato un comunicato che qui riportiamo e con il quale auspica nella "possibilità di proporre nel prossimo “decreto rilancio” l’emendamento Angrisani sul concorso con prova orale per i docenti specializzati di ogni ordine e grado, al quale la ragioneria di Stato ha dato parere contrario per motivi di copertura finanziaria."
Sarebbe indispensabile altresì- aggiunge il Presidente MiSoS Ernesto Ciracì- prevedere la trasformazione delle cattedre in deroga in organico di diritto, per stabilizzare i docenti presenti nelle graduatorie dei precedenti concorsi e i docenti in Gae. Pertanto chiediamo al Governo e alle forze politiche che hanno a cuore l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, di fare un passo avanti nella garanzia del diritto alla continuità didattica col docente specializzato, nella valorizzazione della crescita formativa degli alunni e di un sistema scolastico inclusivo di qualità. Il decreto rilancio può rappresentare l’occasione per dare una boccata d’ossigeno all’emergenza didattica sul sostegno che da anni soffre della discontinuità didattica e delle oltre 60000 cattedre in deroga che producono cambi persistenti di insegnanti. Rendiamo la scuola davvero di ciascuno e di tutti, senza lasciare indietro nessuno."
Un emendamento che prima di essere ripresentato nel Decreto Rilancio andrà però riformulato e rivisto attentamente perchè oltre alle criticità già segnalate rischierebbe, per come scritto, di generare solo una terzo ulteriore canale, per altro permanente essendo previsto l'aggiornamento biennale delle relative graduatorie con nuovi inserimenti, che però potrebbe diventare un binario morto o a scorrimento lento, essendo previsto l'immissione in ruolo dalle conseguenti graduatorie solo "in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo". Questo il testo dell'emedamento bocciato di cui in allegato pubblichiamo l'intero dossier del Senato:
4.0.100
La Relatrice
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.4-bis
(Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:
18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
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