Il dirigente scolastico di una scuola secondaria di primo grado napoletana per l’anno scolastico 2014/2015 aveva assegnato ad un alunno diversamente abile 11 ore di sostegno settimanali, a fronte di un orario scolastico settimanale di 30 ore, giustificando la quantificazione delle ore era stata effettuata sulla base della valutazione dell’organico di diritto assegnata all’istituto dall’ufficio scolastico provinciale.
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I genitori del ragazzo contestavano però l’assegnazione di un monte ore così ridotto, in quanto dalle visite specialistiche cui era stato sottoposto l'alunno emergeva una diagnosi di “autismo infantile” che necessitava di un sostegno scolastico specializzato e della piena copertura delle ore di sostegno.
Viste respinte le loro richieste, si sono rivolti al Tar Campania ritenendo inadeguato il numero delle ore di sostegno assegnate, sulla scorta della documentazione clinica.
I giudici accogliendo la richiesta dei genitori, nella sentenza 5605 del 3 novembre ricordano che il numero di ore da assegnare ad un diversamente abile devono essere stabilite all’esito delle verifiche periodiche sull’andamento del programma cui è sottoposto il disabile, tenuto conto delle peculiarità della patologia, dell’incidenza sulle capacità di apprendimento, della dinamicità e suscettibilità di evoluzione o involuzione della patologia medesima, della maggiore o minore efficacia degli interventi attuati, nonché del modificarsi delle esigenze nelle varie fasi di crescita dell'alunno.
Inoltre viene precisato che il diritto al sostegno, in quanto strumentale al diritto all’istruzione dell’alunno disabile, può essere garantito anche attraverso l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga con contratto a tempo determinato, come consentito dall’attuale normativa a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 80/2010 che aveva dichiarato illegittima la fissazione di un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno.
In allegato la sentenza