Le istruzioni operative sul conferimento delle supplenze per l'a.s. 2013/14 prevedono la possibilità di documentare il diritto all'atto della covocazione (o comunque secondo le indicazioni impartite dai rispettivi uffici).
E' stato cioè superato il blocco dell'Amministrazione che non ha permesso di inserire tale domanda nell'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, ma che con la circolare del 30 agosto 2013 permette di farlo.
Vi si legge infatti "Le situazioni che diano diritto alla priorità della scelta della sede possono essere documentate all'atto della convocazione. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica".
Hanno diritto alla priorità di scelta della sede (per sede si intende appunto la singola istituzione scolastica) i docenti che, ricorrendone le condizioni, abbiano presentato il relativo modello A nell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento entro il 1° giugno 2011, o per gli inserimenti in IV fascia entro il 10 luglio 2012, o lo presentino quest'anno in occasione delle convocazioni.
Si tratta di un dato tutelato dalla privacy, pertanto compare solo nella schermata individuale su Istanze on line, ma non nelle graduatorie pubblicate sui siti degli UST.
Criteri per attribuire la priorità nella scelta della sede
Alla priorità di scelta della sede, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria di riferimento, secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica
La priorità si applica nel seguente ordine:
1. beneficiari art. 21 Legge 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950)
2. beneficiari art. 33 comma 6 Legge 104 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità)
3. beneficiari art. 33 comma 5 Legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine..)
L'aspirante beneficiario della priorità ex art. 21 legge 104, sceglie con precedenza su tutta la disponibilità.
L'aspirante beneficiario ex art,. 33 commi 5 e 7 legge 104 sceglie con priorità solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente nella stessa provincia.
Un esempio
Sono disponibili 20 posti al 31 agosto, 15 al 30 giugno, 3 spezzoni di 12 ore, 3 spezzone di 9 ore e 7 spezzoni di 7 ore.
All'inizio della convocazione
se si è tra i primi 20 in graduatoria, la priorità compete per i 20 posti al 31 agosto,
se si è tra l'11° e il 25° posto sui posti al 30 giugno, se si è tra il 26° e il 29° per gli spezzoni di 12 ore, se si tra il 30° e il 32° posto per gli spezzoni di 9 ore e se si è tra il 33° e il 39° posto per gli spezzoni di 7 ore.
Terminata la convocazione dei primi 20 in graduatoria, si applica nuovamente la priorità per un altro candidato e così di via di seguito. Qualora più docenti concorrano alla priorità nello stesso scaglione di posti si sceglie in base al punteggio di graduatoria, rispettando l'ordine di priorità.
La priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica per i docenti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge 104/92, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
Resta fermo il diritto al completamento, per posizione di graduatoria anche frazionando posti interi al 30 giugno.
Resta anche fermo il diritto a rinunciare allo spezzone per scegliere per diritto di graduatoria, un posto annuale o al 30 giugno.
E' possibile per l'interessato rinunciare al beneficio della precedenza, al fine di effettuare la scelta di sede al proprio turno di nomina, in base al diritto di graduatoria.
n.b. Alcuni UST fanno scegliere su spezzoni solo se è possibile accertare il titolo alla nomina in relazione agli spezzoni residuati.
E' importante fare queste precisazioni, in quanto in nessun caso i beneficiari della priorità possono ottenere posti di durata giuridica e consistenza economica maggiore rispetto a quelli cui hanno titolo in base alla posizione di graduatoria. Al contrario, se hanno diritto alla nomina perchè in base ai posti disponibili si arriva alla loro posizione, scelgono la sede di servizio in via prioritaria, avvalendosi dei benefici di cui alla legge 104/92.
La normativa (circolare 30 agosto 2013)
“Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
Le situazioni che diano diritto alla priorità di scelta della sede possono essere documentate all'atto della convocazione.
Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”
Il modello di richiesta per la priorità di scelta, per i docenti che non lo hanno mai presentato