Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) - Stabilire, anche attraverso una delibera collegiale, un’ora di ricevimento antimeridiana non può essere ritenuto obbligatorio se non vi è alcun appuntamento concordato con i genitori degli allievi.
Partiamo da due principi fondamentali:
L’art. 30 della Costituzione afferma che “E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”.
Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.
Se dunque da un lato è un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli, dall’altro ogni docente ha l’obbligo di dare un’adeguata informazione alle famiglie sull’andamento dei figli.
L’art. 29/2 del CCNL/2007 prescrive:
“Tra gli adempimenti individuali dovuti [per i quali non è dunque previsto alcun compenso] rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie”.
Attenzione: Non bisogna confondere i “rapporti individuali con le famiglie” con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli. Incontri che si svolgono nelle ore pomeridiane.
Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del Piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimentocollettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29 comma 3 lett. a).
Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti.
Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 dell’art. 29 prescrive:
“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento (Esempio: un docente non potrebbe mai prendere un appuntamento e “ricevere” il genitore durante la propria ora di lezione).
In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente di I e II grado come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie, il tutto a prescindere se poi durante quell’ora avverranno o meno i colloqui.
Dobbiamo precisare, a scanso di equivoci, che la prassi della “diciannovesima ora” è illegittima perché non è prevista contrattualmente.
Non riusciamo infatti ancora a capire (e speriamo che qualcuno ci aiuti!) in quale parte del Contratto si evinca l’obbligo di reperibilità in un’ora stabilita al fine di ricevere i genitori.
L’obbligo,infatti, non può che esistere nel momento in cui i genitori manifestano la volontà di avere un colloquio col docente.
Pertanto non si può, in assenza di una richiesta di colloquio da parte del genitore, obbligare il docente ad individuare un’ora settimanale in cui rimanere a disposizione a prescindere dalla richiesta del genitore.
Aggiungiamo inoltre che in alcune scuole accade spesso che quell’ora si ritenga anche “utile” a far svolgere al docente eventuali supplenze senza retribuzione (il che è ancora più illegittimo).
Un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal Contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità).
Ciò che però più colpisce (in senso negativo) è che questa “diciannovesima ora” sia in molti casi deliberata e quindi decisa dal consiglio d’istituto sentito il parere del collegio dei docenti, e solo perché deliberata ritenuta legittima e quindi obbligatoria per il docente.
Giova allora ricordare che nessuna delibera di un organo collegiale può derogare il Contratto (magari in questo caso lo facesse in melius!), pertanto il solo fatto che ci sia una delibera ciò non può certo legittimare un obbligo del docente che in sostanza non è tale senza una specifica richiesta da parte del genitore.
A questo punto ci domandiamo:
Stabilire un’ora in più a settimana, e avere quindi l’obbligo di essere comunque presenti a scuola in quell’ora, in assenza di una specifica richiesta del genitore, è o non è di fatto un prolungamento dell’orario di lavoro del docente (un’ora in più che figura di fatto nell’orario settimanale del docente)?
Può una delibera collegiale portare di fatto da 18 a 19 ore l’orario di un docente (anche se un’ora non è propriamente di insegnamento ma comunque presuppone l’obbligo di presenza del docente a scuola)?
La risposta alla prima domanda è sì, alla seconda è semplicemente NO.
Pertanto, il cosiddetto “ricevimento dei genitori” in orario antimeridiano rientra, come da Contratto, fra gli adempimenti dovuti dal docente, ma tale adempimento si configura come un obbligo solo nel momento in cui il genitore manifesta la volontà di ottenere l’incontro.
Sarà solo in quel caso che il docente, anche previo appuntamento da concordare tramite i figli (cioè i propri allievi), incontrerà i genitori.
È pertanto privo di fondamento affermare che l’ora di ricevimento antimeridiana siaobbligatoria, anche se è stata deliberata dagli organi collegiali.